Troppe leggi e troppo complesse
Questo aspetto richiede un ragionamento articolato. In
primo luogo si ragiona dell’attività prevalente dei politici eletti, ovvero il
fare le leggi. In secondo luogo si ragiona del fatto che dal punto di vista esistenziale
ogni legge è un atto di prepotenza dello stato e una ulteriore limitazione
della libertà dei cittadini. In terzo luogo si ragiona che dal punto di vista
funzionale le leggi costano in termini di efficienza e ogni nuova legge aumenta
l’inefficienza del sistema inoltre favorisce i furbi che le leggi le ignorano
impunemente o che ne reclamano l’applicazione opportunisticamente.
In Italia, secondo uno studio fatto all' Università di Genova, siamo a quota 200
mila leggi. Una persona che non si occupa professionalmente di leggi non ha
nessuna possibilità di rispettarle o di utilizzarle e quando vi è costretto
dall’attività che svolge deve ricorrere ad uno specialista di quella specifica
parte della giurisprudenza che lo interessa.
Fonte: L’Unità del 13 Aprile 2008 Soffocati da troppe
leggi di Franco Bassanini. Secondo Franco Bassanini (politico italiano, più
volte ministro) “Le leggi statali sono 21.700, i regolamenti 70.000, le leggi
regionali più di 25.000. I cittadini, le imprese, le stesse pubbliche amministrazioni
passano mesi a compilare moduli, chiedere autorizzazioni e licenze, archiviare
scartoffie. Il costo degli oneri
burocratici per le imprese è stimato in 25-30 miliardi di euro all’anno”.
Non basta cancellare le troppe leggi esistenti occorre non
farne produrre altre … aggiuntive!. I legislatori pensando che la propria
produttività stia nella quantità di leggi proposte e approvate sono
incontinenti. Ritenere che il compito del Legislatore è trovare la massima
sintesi tra le nuove esigenze e le leggi vigenti per regolare la vita associata
è solo buon senso. Non potendo però sperare nella saggezza dei legislatori
(vista la storia) si deve escogitare un meccanismo che impedisca la
proliferazione delle leggi e dei regolamenti a monte.
Ci vorrebbe una legge
Spesso
si sente dire che “ci vorrebbe una legge!” da persone che conoscono poco e male
la legge vigente. Di fatto non stiamo in uno stato di diritto quanto in uno
stato barbarico in cui per sopravvivere si ignorano e violano le leggi vigenti
salvo brandirle a mo’ di clava quanto esasperati dall’inosservanza altrui ne
reclamiamo di più!.
Il fardello delle leggi è il costo più pesante che la
società deve pagare alla politica e in Italia questo fardello è enorme e
probabilmente nessuno può riuscire a quantificarlo con esattezza. È ridicolo un
parlamento che fa testi unici e poi infila nelle leggi finanziarie una specie
di Circo Barnum delle norme più varie ed estemporanee.
Oggi in ogni progetto di legge si dovrebbe prevedere
l’abolizione di almeno un’altra legge con il doppio di norme.
L’apoteosi dell’imbecillità legislativa è la modifica del
titolo quinto parte seconda della costituzione italiana entrata in vigore l'8
novembre 2001 e non perché non siano condivisibili i principi in esso contenuti
ma per l’illeggibilità che ha introdotto nella costituzione “la legge base che
ogni cittadino deve conoscere e comprendere”.
Chiarezza delle leggi
Vi è uno stretto rapporto tra chiarezza delle leggi e
democrazia. Dato che il popolo in qualità di Legislatore fa le leggi che lo
governano non è pensabile faccia delle leggi che l’elettore medio ha molte
difficoltà a capire. Se le leggi vigenti sono molto complesse da capire,
scritte in modo incomprensibile ai più e difficili da applicare sicuramente i
legislatori delegati non stanno facendo gli interessi del popolo.
Voglio essere ridicolo anch’io! “ci vorrebbe una legge!” che impedisse di scrivere le
leggi come un libro game.
Fonte: Gian Antonio Stella 25 marzo 2010 http://www.corriere.it/politica/10_marzo_25/calderoli-orrenda-pira-leggi-bruciate-incomprensibili-stella_603edf44-37d9-11df-821f-00144f02aabe.shtml
“Facciamo
un esempio? Prendiamo l’articolo 7 delle norme sul fondo perequativo a
favore delle Regioni: «La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario
alla copertura delle spese di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero
1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1
dell’articolo 6 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati,
determinato con l’esclusione delle variazioni di gettito prodotte
dall’esercizio dell’autonomia tributaria nonché dall’emersione della base
imponibile...».” …NDR (pietà! È un delirio incomprensibile. Come può un
cittadino comune dire se questa legge lui l’avrebbe sostenuta o avversata?.) …
“Nel
lodevolissimo sforzo di rendere più facile la lettura e quindi il rispetto
delle leggi, il governo approvò il 18 giugno 2009 una legge che aveva un
articolo 3 titolato «Chiarezza dei testi normativi». Vi si scriveva che «a)
ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti
ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite,
modificate, abrogate o derogate; b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in
disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati
dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o
in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo...».”
Perbacco!!! questo governo, forse sentendo puzza di
bruciato “vedi l’orrenda pira di leggi bruciate dal Ministro della
semplificazione, il leghista Calderoli”, aveva già fatta una legge sulla
chiarezza delle leggi … mi sembra chiaro che forse non è chiaro a questo governo
e maggioranza che lo sostiene che le sue proprie leggi dovrebbe almeno
rispettarle per non doverle poi bruciarle nel falò delle vanità!. OPPERBACCO!!!
Direbbe il mitico comico Totò …
Come ridurre il numero di leggi
ABROGHIAMO!!! I primi tentarono l’Abrogazione delle leggi
ovvero la loro cancellazione e incapparono in due sindromi. La sindrome del
gettare l’acqua sporca con tutto il bambino ovvero leggi utili cancellate
insieme a leggi impolverate e la seconda trovarsi con ancor più leggi di prima
fatte da parlamentari gongolanti per tutto il lavoro legislativo fatto!.
DELEGIFICHIAMO!!! I secondi tentarono la strada della delegificazione
ovvero nel non fare leggi e al loro posto lasciar fare regolamenti ma
incapparono nella sindrome del funzionario che consiste nella ben nota perfidia
dei burocrati e i regolamenti non sono mai meno corposi e astrusi delle leggi
che dovevano semplificare e ridurre,
DEREGOLIAMO!!! I terzi tentarono la de regolazione ovvero
limitarsi all’enunciazione di soli principi però la cui astrattezza genera
molto contenzioso e un coro di richiedenti “ci vorrebbe una legge! O almeno un
regolamento applicativo!”,
FACCIAMO TESTI UNICI!!! In ultimo e non necessariamente
nell’ordine descritto ci furono quelli dell’unificazione in testi ovvero
l’unificazione delle leggi relative ad un‘unica materia ad un “testo unico” che
la tratta compiutamente ma incapparono nella sindrome della finanziaria e i
testi unici videro appendici delle loro leggi sparse in vari testi di legge
detti OMNIBUS.
Leggi a Scadenza, Testi Unici e Leggi contenuto vincolate alle cornici
Ora arrivo io e tomo tomo tiro fuori l’uovo di Colombo?
Tra perplessità e titubanze mi faccio coraggio e faccio le seguenti
considerazioni. Un elettore o un politico che ritiene di dover regolare un
certo aspetto del vivere comune dovrebbe avere facilità nell’individuare tutte
le leggi vigenti che regolano quella materia quindi decide se alcune norme sono
da modificare, cancellare o aggiungere e fa una bella proposta di legge con
pochi articoli una argomentazione e i dati statistici o i fatti che la
supportano … in questo sarebbe facilitato se le leggi riguardanti l’aspetto in
questione sono raccolte in testi unici e poche leggi autonome destinate a
decadere. Se un politico riesce ad approvare una legge relativa a più aspetti regolati
in testi unici sa che il suo valore legale è di appena due anni e che se non si
apportano le variazioni conseguenti ai testi unici essa decade automaticamente,
quindi …, farà tale legge solo se vi è un’urgenza per poi provvedere alla
modifica dei testi unici coinvolti. Inoltre nei testi unici prevedere la
decadenza e cancellazione automatica delle leggi transitorie, ovvero quelle che
permettono di passare da una situazione all’altra e poi non hanno più alcuna
utilità. Se il parlamento, in prima lettura, propone al Capo dello Stato un
testo di legge che un comune cittadino non può comprendere ed il Capo dello
Stato può, a sua discrezione, richiedere la riformulazione del testo in modo da
essere autonomamente comprensibile e scritto in un linguaggio chiaro ed
inequivocabile si dovrebbe ottenere che i nuovi testi prodotti siano almeno più
comprensibili degli attuali.
SI PROPONE
In costituzione inseriamo un articolo che sancisca i
seguenti principi.
·
La legge dello stato e delle sue articolazioni è
contenuta in testi unici;
·
Tutte le leggi che non sono comprese nei testi
unici accreditati dopo due anni dall’emanazione si abrogano e diventano nulle
in automatico;
·
Il Capo dello Stato o suoi equivalenti nella
Regione e nel Comune sono responsabili della regolarità della legge, della sua
manutenzione per averne un corpo organico e coerente senza carenze o
ipertrofie, senza duplicazioni o ambiguità, senza provvedimenti desueti o
inapplicabili.
·
Il Capo dello Stato o suoi equivalenti nella
Regione e nel Comune sono moralmente responsabili della chiarezza e coerenza
delle leggi e possono chiedere la riscrittura della legge o parte di essa
approvata in prima lettura se ritiene che un elettore comune può trovarla di
difficile comprensione;
·
Le leggi incluse in testi unici ma estranee alla
materia trattata dagli stessi sono su indicazione del Capo dello Stato o suoi
equivalenti nella Regione e nel Comune o dalla Corte Costituzionale evidenziati
come leggi estranee al testo sono rese nulle dopo due anni;
·
I semplici elettori che ritengano utili le leggi
in vigore dichiarate nulle possono ricorrere alla richiesta di attivazione di
un Parlamento Giudicante, con 500mila firme anche elettroniche, che deve essere
attivato entro la data di decadenza della legge ed essa rimane attiva fino alla
delibera dello stesso;
·
I legislatori che ritengono utile il
mantenimento di una legge dichiarata estranea dal Capo dello Stato o suoi
equivalenti possono approvarla riformulata ed inserita nel testo unico
pertinente;
·
Le leggi
scaturenti dallo stesso principio che modificano più testi unici sono da votare
separatamente come modifiche autonome ad ogni testo unico;
·
Ogni nuova legge deve contenere solo articoli
relativi ad un testo unico – il Capo dello Stato o suoi equivalenti nella
Regione e nel Comune possono non controfirmare una legge che non si attiene a
tale principio o possono derogarvi a proprio giudizio;
·
Ogni nuova legge che sia compresa nella
legislazione superiore ne deve precisare la parte in comune e la novità legislativa locale e se
questa non sussiste è annullata, stesso dicasi per leggi locali che fanno
riferimento a leggi di ordine superiore modificate o cancellate;
·
Le proposte di legge “disegni di legge” che non
riescono a diventare legge entro 1 anno calendariale dalla proposta sono
cancellate anche se approvate in una
lettura.
Nessun commento:
Posta un commento