domenica 4 novembre 2012

Troppe leggi e troppo complesse


Troppe leggi e troppo complesse


Questo aspetto richiede un ragionamento articolato. In primo luogo si ragiona dell’attività prevalente dei politici eletti, ovvero il fare le leggi. In secondo luogo si ragiona del fatto che dal punto di vista esistenziale ogni legge è un atto di prepotenza dello stato e una ulteriore limitazione della libertà dei cittadini. In terzo luogo si ragiona che dal punto di vista funzionale le leggi costano in termini di efficienza e ogni nuova legge aumenta l’inefficienza del sistema inoltre favorisce i furbi che le leggi le ignorano impunemente o che ne reclamano l’applicazione opportunisticamente.

In Italia, secondo uno studio fatto all' Università di Genova, siamo a quota 200 mila leggi. Una persona che non si occupa professionalmente di leggi non ha nessuna possibilità di rispettarle o di utilizzarle e quando vi è costretto dall’attività che svolge deve ricorrere ad uno specialista di quella specifica parte della giurisprudenza che lo interessa.

Fonte: L’Unità del 13 Aprile 2008 Soffocati da troppe leggi di Franco Bassanini. Secondo Franco Bassanini (politico italiano, più volte ministro) “Le leggi statali sono 21.700, i regolamenti 70.000, le leggi regionali più di 25.000. I cittadini, le imprese, le stesse pubbliche amministrazioni passano mesi a compilare moduli, chiedere autorizzazioni e licenze, archiviare scartoffie. Il costo degli oneri burocratici per le imprese è stimato in 25-30 miliardi di euro all’anno”.

Non basta cancellare le troppe leggi esistenti occorre non farne produrre altre … aggiuntive!. I legislatori pensando che la propria produttività stia nella quantità di leggi proposte e approvate sono incontinenti. Ritenere che il compito del Legislatore è trovare la massima sintesi tra le nuove esigenze e le leggi vigenti per regolare la vita associata è solo buon senso. Non potendo però sperare nella saggezza dei legislatori (vista la storia) si deve escogitare un meccanismo che impedisca la proliferazione delle leggi e dei regolamenti a monte.

Ci vorrebbe una legge


Spesso si sente dire che “ci vorrebbe una legge!” da persone che conoscono poco e male la legge vigente. Di fatto non stiamo in uno stato di diritto quanto in uno stato barbarico in cui per sopravvivere si ignorano e violano le leggi vigenti salvo brandirle a mo’ di clava quanto esasperati dall’inosservanza altrui ne reclamiamo di più!.

Il fardello delle leggi è il costo più pesante che la società deve pagare alla politica e in Italia questo fardello è enorme e probabilmente nessuno può riuscire a quantificarlo con esattezza. È ridicolo un parlamento che fa testi unici e poi infila nelle leggi finanziarie una specie di Circo Barnum delle norme più varie ed estemporanee.

Oggi in ogni progetto di legge si dovrebbe prevedere l’abolizione di almeno un’altra legge con il doppio di norme.

L’apoteosi dell’imbecillità legislativa è la modifica del titolo quinto parte seconda della costituzione italiana entrata in vigore l'8 novembre 2001 e non perché non siano condivisibili i principi in esso contenuti ma per l’illeggibilità che ha introdotto nella costituzione “la legge base che ogni cittadino deve conoscere e comprendere”.


Chiarezza delle leggi


Vi è uno stretto rapporto tra chiarezza delle leggi e democrazia. Dato che il popolo in qualità di Legislatore fa le leggi che lo governano non è pensabile faccia delle leggi che l’elettore medio ha molte difficoltà a capire. Se le leggi vigenti sono molto complesse da capire, scritte in modo incomprensibile ai più e difficili da applicare sicuramente i legislatori delegati non stanno facendo gli interessi del popolo.

Voglio essere ridicolo anch’io! “ci vorrebbe una legge!” che impedisse di scrivere le leggi come un libro game.

Fonte: Gian Antonio Stella 25 marzo 2010  http://www.corriere.it/politica/10_marzo_25/calderoli-orrenda-pira-leggi-bruciate-incomprensibili-stella_603edf44-37d9-11df-821f-00144f02aabe.shtml

“Facciamo un esempio? Prendiamo l’articolo 7 delle norme sul fondo perequativo a favore delle Regioni: «La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 6 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l’esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria nonché dall’emersione della base imponibile...».” …NDR (pietà! È un delirio incomprensibile. Come può un cittadino comune dire se questa legge lui l’avrebbe sostenuta o avversata?.) …

“Nel lodevolissimo sforzo di rendere più facile la lettura e quindi il rispetto delle leggi, il governo approvò il 18 giugno 2009 una legge che aveva un articolo 3 titolato «Chiarezza dei testi normativi». Vi si scriveva che «a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo...».”

Perbacco!!! questo governo, forse sentendo puzza di bruciato “vedi l’orrenda pira di leggi bruciate dal Ministro della semplificazione, il leghista Calderoli”, aveva già fatta una legge sulla chiarezza delle leggi … mi sembra chiaro che forse non è chiaro a questo governo e maggioranza che lo sostiene che le sue proprie leggi dovrebbe almeno rispettarle per non doverle poi bruciarle nel falò delle vanità!. OPPERBACCO!!! Direbbe il mitico comico Totò …


Come ridurre il numero di leggi


ABROGHIAMO!!! I primi tentarono l’Abrogazione delle leggi ovvero la loro cancellazione e incapparono in due sindromi. La sindrome del gettare l’acqua sporca con tutto il bambino ovvero leggi utili cancellate insieme a leggi impolverate e la seconda trovarsi con ancor più leggi di prima fatte da parlamentari gongolanti per tutto il lavoro legislativo fatto!.

DELEGIFICHIAMO!!! I secondi tentarono la strada della delegificazione ovvero nel non fare leggi e al loro posto lasciar fare regolamenti ma incapparono nella sindrome del funzionario che consiste nella ben nota perfidia dei burocrati e i regolamenti non sono mai meno corposi e astrusi delle leggi che dovevano semplificare e ridurre,

DEREGOLIAMO!!! I terzi tentarono la de regolazione ovvero limitarsi all’enunciazione di soli principi però la cui astrattezza genera molto contenzioso e un coro di richiedenti “ci vorrebbe una legge! O almeno un regolamento applicativo!”,

FACCIAMO TESTI UNICI!!! In ultimo e non necessariamente nell’ordine descritto ci furono quelli dell’unificazione in testi ovvero l’unificazione delle leggi relative ad un‘unica materia ad un “testo unico” che la tratta compiutamente ma incapparono nella sindrome della finanziaria e i testi unici videro appendici delle loro leggi sparse in vari testi di legge detti OMNIBUS.

Leggi a Scadenza, Testi Unici e Leggi contenuto vincolate alle cornici


Ora arrivo io e tomo tomo tiro fuori l’uovo di Colombo? Tra perplessità e titubanze mi faccio coraggio e faccio le seguenti considerazioni. Un elettore o un politico che ritiene di dover regolare un certo aspetto del vivere comune dovrebbe avere facilità nell’individuare tutte le leggi vigenti che regolano quella materia quindi decide se alcune norme sono da modificare, cancellare o aggiungere e fa una bella proposta di legge con pochi articoli una argomentazione e i dati statistici o i fatti che la supportano … in questo sarebbe facilitato se le leggi riguardanti l’aspetto in questione sono raccolte in testi unici e poche leggi autonome destinate a decadere. Se un politico riesce ad approvare una legge relativa a più aspetti regolati in testi unici sa che il suo valore legale è di appena due anni e che se non si apportano le variazioni conseguenti ai testi unici essa decade automaticamente, quindi …, farà tale legge solo se vi è un’urgenza per poi provvedere alla modifica dei testi unici coinvolti. Inoltre nei testi unici prevedere la decadenza e cancellazione automatica delle leggi transitorie, ovvero quelle che permettono di passare da una situazione all’altra e poi non hanno più alcuna utilità. Se il parlamento, in prima lettura, propone al Capo dello Stato un testo di legge che un comune cittadino non può comprendere ed il Capo dello Stato può, a sua discrezione, richiedere la riformulazione del testo in modo da essere autonomamente comprensibile e scritto in un linguaggio chiaro ed inequivocabile si dovrebbe ottenere che i nuovi testi prodotti siano almeno più comprensibili degli attuali.

SI PROPONE

In costituzione inseriamo un articolo che sancisca i seguenti principi.

·         La legge dello stato e delle sue articolazioni è contenuta in testi unici;

·         Tutte le leggi che non sono comprese nei testi unici accreditati dopo due anni dall’emanazione si abrogano e diventano nulle in automatico;

·         Il Capo dello Stato o suoi equivalenti nella Regione e nel Comune sono responsabili della regolarità della legge, della sua manutenzione per averne un corpo organico e coerente senza carenze o ipertrofie, senza duplicazioni o ambiguità, senza provvedimenti desueti o inapplicabili.

·         Il Capo dello Stato o suoi equivalenti nella Regione e nel Comune sono moralmente responsabili della chiarezza e coerenza delle leggi e possono chiedere la riscrittura della legge o parte di essa approvata in prima lettura se ritiene che un elettore comune può trovarla di difficile comprensione;

·         Le leggi incluse in testi unici ma estranee alla materia trattata dagli stessi sono su indicazione del Capo dello Stato o suoi equivalenti nella Regione e nel Comune o dalla Corte Costituzionale evidenziati come leggi estranee al testo sono rese nulle dopo due anni;

·         I semplici elettori che ritengano utili le leggi in vigore dichiarate nulle possono ricorrere alla richiesta di attivazione di un Parlamento Giudicante, con 500mila firme anche elettroniche, che deve essere attivato entro la data di decadenza della legge ed essa rimane attiva fino alla delibera dello stesso;

·         I legislatori che ritengono utile il mantenimento di una legge dichiarata estranea dal Capo dello Stato o suoi equivalenti possono approvarla riformulata ed inserita nel testo unico pertinente;

·          Le leggi scaturenti dallo stesso principio che modificano più testi unici sono da votare separatamente come modifiche autonome ad ogni testo unico;

·         Ogni nuova legge deve contenere solo articoli relativi ad un testo unico – il Capo dello Stato o suoi equivalenti nella Regione e nel Comune possono non controfirmare una legge che non si attiene a tale principio o possono derogarvi a proprio giudizio;

·         Ogni nuova legge che sia compresa nella legislazione superiore ne deve precisare la parte  in comune e la novità legislativa locale e se questa non sussiste è annullata, stesso dicasi per leggi locali che fanno riferimento a leggi di ordine superiore modificate o cancellate;

·         Le proposte di legge “disegni di legge” che non riescono a diventare legge entro 1 anno calendariale dalla proposta sono cancellate anche se approvate in  una lettura.

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