Troppe autorizzazioni
Un altro costo della politica sono i tempi di
autorizzazione per lo svolgimento di attività. Il controllo sistematico e
preventivo dei progetti presentati comporta una spesa inutile ed onerosa. I
progetti di fattibilità devono essere fatti a regola d’arte a carico del committente e sotto la
responsabilità degli specialisti da questi utilizzati per la corrispondenza
alle norme vigenti dell’attività o dell’opera. Il controllo preventivo ritarda
la realizzazione di attività o manufatti determinando un costo di
improduttività per la collettività oltre che un onere per i controlli
“teorici”. I controlli possono essere eseguiti durante la realizzazione
dell’opera o lo svolgimento
dell’attività e sono già pagati dal realizzatore del progetto all’atto
della presentazione dello stesso. I politici hanno spesso utilizzato la
dilazione delle autorizzazioni per ottenere delle illecite contribuzioni per
velocizzare le stesse.
SI PROPONE
·
stabilire che tutte le autorizzazioni preventive
di tutte le leggi vigenti sono abolite tranne quelle specificate nell’allegato;
·
Che l’interessato dell’avvio dell’opera e o
dell’attività ha l’obbligo di comunicarne al comune di competenza il progetto
dettagliato e le leggi osservate nella realizzazione dello stesso almeno 10
giorni prima dell’avvio con documentazione informatica certificata e
contestualmente paga il costo dei controlli previsti dal comune durante e dopo
la sua realizzazione per la sua omologazione che può avvenire entro il primo
anno di completamento o utilizzo;
·
Che l’interessato al termine dell’opera e o ad inizio dell’attività ha l’obbligo di
comunicarne al comune di competenza la conclusione o la messa in esercizio con
documentazione informatica certificata;
·
Che la conformità alle norme è dichiarata da un
professionista abilitato a rilasciarla che risponde in solido di ogni
violazione nel progetto e se responsabile della realizzazione della stessa;
·
Che lo stato svolge controlli a campione durante la realizzazione e controlli sistematici
di omologazione a fine realizzazione o ad avvenuta apertura dell’attività o
dell’opera;
·
Che qualsiasi opera o attività riscontrata non a
norma vigente sia messa a norma entro 30 giorni sospendendone l’uso o esercizio
e se questo non possa avvenire si procede alla confisca della stessa che
diventa patrimonio del Comune e subentra nella gestione se la chiusura
dell’attività comporta danno alla comunità;
·
Il ripristino dei danni, anche successivamente
scoperti, causati o riconducibili al manufatto o all’attività sono pagati dai
maggiori beneficiari di tali attività o manufatti;
·
Il Sindaco del Comune che agisce contro
un’attività e effettua il sequestro senza che ve ne siano gli estremi documentali
risarcisce in proprio agli interessati all’opera che ne hanno subito il danno;
la logica è la responsabilità di coloro che iniziano
un’attività o un’opera, di coloro che ne certificano la rispondenza alle leggi,
del Sindaco per i controlli e per le sanzioni escludendo le dilazioni dei tempi
burocratici e le dilazioni dei politici regolari o meno. Assicurando il
controllo del territorio e delle attività che vi si svolgono.
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