LA FORMAZIONE DEL GOVERNO
A tutti i livelli nazionale, regionale e comunale:
il Presidente dello Stato ogni due anni, dopo il rinnovo
di un terzo dei legislatori, riceve dal parlamento una rosa di nomi tra i quali
scegliere per dare mandato alla formazione di un eventuale nuovo governo.
·
dopo il rinnovo di un terzo dei legislatori il Capo
dello Stato pone la questione di fiducia sul governo in carica ai legislatori
eletti:
o
se la ottiene a maggioranza semplice e senza
nessuna riserva espressa dai gruppi che lo sostengono viene riconfermato ed ha
l’autorizzazione a governare in pienezza di poteri;
o
se ottiene la fiducia a maggioranza semplice dai
gruppi che lo sostengono con riserva vengono sfiduciati i ministri indicati e
per ottenere la fiducia piena devono essere sostituiti dal Presidente del
Governo fino a proporre ministri che ottengano la fiducia e continua a
governare con poteri limitati;
o
se sostituiti tutti i ministri sfiduciati
ottiene la fiducia senza riserve il governo ha l’autorizzazione a governare in
pienezza di poteri;
o
se il governo in carica non ottiene la fiducia
continua a governare con poteri limitati ed il Capo dello Stato dà l’incarico
ad uno dei nominativi indicati dai legislatori di formare un altro governo
questi ha un tempo definito dal Capo dello Stato per definire ministeri e
ministri da proporre al Capo dello Stato e quando il Capo dello Stato ne
approva la formazione la presenta alla fiducia del parlamento con le stesse
modalità della fiducia del governo uscente ed ottenuta la fiducia senza riserve
ha l’autorizzazione a governare in pienezza di poteri e subentra al governo
uscente;
·
un governo con poteri ridotti:
o
non può effettuare nomine di propria competenza
(in casi d’urgenza li effettua il Parlamento Legislatore definendo una rosa di
nomi tra i quali sorteggiare la nomina)
o
non può prendere accordi internazionali se non
autorizzati dal Capo dello Stato
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