domenica 4 novembre 2012

IL PRESIDENTE


IL PRESIDENTE


Che bisogno c’è di un Presidente!.


Se dobbiamo fare per abitudine potremmo dire che “c’era una volta il Re” che legiferava direttamente o dando delega, governava direttamente o dando delega, giudicava direttamente o dando delega, comandava le forze armate direttamente o dando delega, era il capo della religione di stato e delegava i sacerdoti all’amministrazione del culto e alla cura delle anime e rappresentava la massima espressione dello Stato anzi “era lo Stato stesso”.

Tolta al Re la legislazione fatta dal popolo o dai suoi rappresentanti esso diventa un notaio e firma la promulgazione delle leggi. Tolto al Re il Governo fatto da un organo collegiale che deve rendere conto ed avere la fiducia del popolo o dei suoi rappresentanti non resta che fare da notaio e firma l’incarico del Governo e ne promulga le norme applicative delle leggi. Tolto al Re il giudicare secondo la legge e governare i giudici non resta che diventare il notaio delle nomine a magistrato. Tolto al Re il governo delle Forze Armate e della conduzione della guerra non resta che fare da notaio e dichiarare lo stato d’emergenza o di guerra deliberato dal Parlamento su richiesta del Governo. Tolto al Re, ed anche allo stato, l’incombenza di interessarsi delle anime del popolo si lascia le chiese libere in libero stato ognuna indipendente nel proprio ambito e il Re non si deve più impicciare di anime se non per fare da notaio delle forme spirituali che non contrastano con i principi dello stato.  Resta il Re come massima espressione dello Stato e non lo Stato stesso che firma i trattati internazionali scandisce la transitorietà dei rappresentanti legislativi del popolo e dei suoi governanti governando le fasi di transizione.

Ora ci serve proprio solo un notaio o poco di più?

Se poniamo sopra ogni istituzione la volontà popolare ci accorgiamo che nessuno può dirsi sincero custode di essa e la stessa “volontà”, nella storia, spesso travolge i deboli invece di esserne difesa se prevale la logica dei soli numeri della maggioranza. Per impedire la prepotenza della maggioranza vi è la Legge Costituzionale e la Corte Costituzionale. Quindi sopra il popolo sovrano vi è la legge e i giudici? Di certo la legge è il frutto della volontà popolare vincolata ai principi democratici e liberali finche il popolo dice di volersi rifare ad essi. Quindi abbiamo tre protagonisti che si contendono il primato. I rappresentanti del popolo in quanto il volere del popolo è cosa inafferrabile vincolati alla supremazia della legge che essi stessi modificano ma vincolati alla stessa legge dai magistrati in quanto la legge è cosa inafferrabile e vincolati ai principi democratici e liberali senza i quali non vi è governo del popolo anche se tali principi nella pratica risultano poco o difficilmente praticabili.

Ci serve quindi un notaio? Si, ci serve la materializzazione di un notaio che non permetta il distacco tra la volontà legittima degli elettori e la condotta politica degli eletti, non permetta al popolo di travolgere i principi che lo fanno sovrano e sia difensore dei deboli, non permetta ai giudici ed ai legislatori una tirannia della legge, nella sua astrazione e complessità, di prevalere sul sentimento popolare e sul buon senso comune.

Serve anche un risolutore posto ai massimi livelli, che avendone gli strumenti, gestisca i frequenti momenti di avvicendamento delle persone e delle istituzioni in modo che non vi sia ristagno ma che non vi sia neanche il tumulto. Serve un manutentore della legge perché sia, diventi e rimanga limpida e ragionevole per fare da guida e non diventi, invece, un labirinto. E serve che lo stesso risolutore possa essere rimosso ma non depotenziato.

Ma come lo troviamo una simile persona e soprattutto come ci tuteliamo in caso di scelta sbagliata?

Bisogna dare un mandato con obbiettivi chiari in base ai quali il comportamento sia giudicabile con il comune buon senso da elettori comuni che abbiano avuto la possibilità di documentarsi e dibattere sia la candidatura di un nuovo presidente sia la necessità della sostituzione anticipata del Presidente in carica.

Il problema della rimozione dell’incarico quando questo è svolto contrariamente alla volontà maggioritaria qualificata.

Temuto conto che il presidente non è diretta scelta politica quanto un’estrazione tra una rosa di candidati con determinate caratteristiche la legittimità della sua azione deve essere basata sul rispetto del mandato e sulla fiducia dell’elettore medio che il mandato è stato svolto senza faziosità.

Il giudizio è quindi politico dato da elettori comuni con tempi tali da far decantare possibili campagne diffamatorie o decisioni emozionali. Con l’assoluta certezza da parte di coloro che rimuovono il presidente in carica di non sapere chi sarà il successivo presidente.

Il Presidente - obbiettivi chiari:


·         difendere i diritti costituzionali dei più deboli nella produzione legislativa (la democrazia è il controllo dei molti deboli sui pochi forti)

·         far rispettare la volontà maggioritaria degli elettori agli eletti tranne quando questa va a danno delle minoranze nella produzione legislativa (prevalenza delle maggioranze senza oppressione delle minoranze)

·         rendere la legge e le regole comprensibile e applicabile (la legge rende uguali quando è chiara anche all’elettore medio e applicabile con necessità di poche risorse disponibili a tutti)

·         assicurare il massimo ricambio e la massima diffusione di potere istituzionale (rendere la forza derivata dalle istituzioni precaria rende più cauto il prepotente e meno duratura la fregatura del furbo di turno)

·         rendere regolare la competizione politica (in politica il consenso ricevuto deve essere sempre dimostrabile e le risorse economiche utili a costituire tale consenso non devono eccedere una cifra data a prescindere dal consenso ricevuto)

Il Presidente  -  dipendenza chiara:


·         Il Parlamento Regolatore indica i candidati effettua la selezione ed eventuale sostituzione su mandato del Parlamento Regolatore (svolge il compito di iniziativa nei confronti del Presidente)

·         Il Parlamento Giudicante valuta la sua adeguatezza al ruolo svolto su mandato del Parlamento Regolatore (svolge il compito di controllo dell’iniziativa del Parlamento Regolatore nei confronti del Presidente)

Il Parlamento Regolatore cura l’elezione del Presidente  in una seduta selezionando 30 persone giudicate candidabili ed in una seconda seduta cancellandone 20 e estraendo a sorte tra le 10 candidature rimanenti

Il Parlamento Regolatore può contestare con un voto qualificato dei due terzi al Presidente un comportamento politico o personale scorretto e quindi inadeguato alla funzione ricoperta ciò attiva in automatico la formazione di un Parlamento Giudicante che se ne conferma la scorrettezza viene immediatamente estratto a sorte il successivo Presidente tra i restanti 9 candidature rimanenti della precedente estrazione

Il Presidente - funzioni:


Presidente rapporti con il Parlamento Legislatore:


·         Indica la data delle elezioni del Parlamento Legislatore (a nessuno dovrebbe imporsi di chiedere il proprio suicidio);

·         Attiva la procedura per la formazione dei Parlamenti rappresentativi a estrazione ovvero del Parlamento Regolatore, del Parlamento Deliberativo, del Parlamento Giudicante (che essendo istituzioni non permanenti devono tenere conto di alcuni slittamenti temporali fisiologici nella vita reale) e ne dichiara la chiusura a fine mandato o ne proroga il mandato se necessario e possibile a norma di legge (determina l’opportunità di proroghe di attività se previste);

·         Attiva  la procedura per la nuova sessione a partecipazione spontanea del Parlamento Popolare (in cui indica il tema da dibattere tra quelli più proposti);

·         Assicura che le proposte di legge popolari siano dibattute in tempi dati nella sede legislativa;

·         Assicura che le delibere indicative o approvative di leggi e regolamenti siano rispettate come i referendum approvativi o abrogativi (è responsabile del rispetto della volontà degli elettori quando questa non viola i principi base della democrazia e del liberalismo e della costituzione);

·         sancisca l’effettività della legge approvata (ne dà ufficialità esterna all’organo legislativo);

·         condizioni la forma e la correttezza della produzione di legge:

o   determinando le osservazioni vincolanti della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti (induce i legislatori al rispetto formale e sostanziale della Costituzione e del pareggio di bilancio senza il quale la legge va rifiutata);

o   determinando la coerenza dei testi di legge, la comprensibilità, l’universalità;

o   determinando il tempo di rilettura della legge approvata ne aumenta il tempo di rilettura permettendo alla società l’intervento critico o abbreviando i tempi nei casi di urgenza fa fronte alle emergenze;

o   determinando l’intervento d’indirizzo o di approvazione del Parlamento Deliberativo corregge eventuali conflitti tra il Parlamento Legislatore ed il Governo ridando voce alla rappresentanza dell’Elettore Comune;

o   determinando il tipo di quesiti che il Parlamento Deliberativo deve rispondere e il tipo di Parlamento Deliberativo che di delibererà condiziona le priorità dell’agenda politica;

o   determina, indicando le leggi da mettere in decadenza entro due anni, lo sfoltimento delle leggi non coerenti con l’organizzazione testuale delle leggi, le leggi desuete, le leggi di difficile comprensione, alfine di ottenere un corpo di leggi snello, coerente, scalabile per i livelli dello Stato.

Presidente rapporti con il Governo:


·         Dia il mandato ad un probabile Governatore per la formazione di un nuovo Governo

·         Approvi l’opportunità dei singoli ministri proposti

·         Approvi l’opportunità di cambiare ministro su richiesta del Governatore

·         Richieda di cambiare ministro su richiesta di un Parlamento equivalente

·         Sancisca la Fiducia data dal Parlamento Legislatore equivalente al Governo subentrante

·         Assicuri le proposte di legge del Governo all’esame dei legislatori nei tempi utili alla necessità ed urgenza;

·         Sancisca l’effettività delle regole applicative delle leggi;

·         condizioni la forma e la correttezza della produzione di regolamenti:

o   determinando le osservazioni vincolanti della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti;

o   determina le osservazioni relativamente allo scostamento delle regole dal senso della legge ordinaria;

o   determinando la coerenza dei testi di regolazione, la comprensibilità, l’applicabilià;

o   determinando l’intervento d’indirizzo o di approvazione del Parlamento Deliberativo corregge eventuali conflitti tra il Parlamento Legislatore ed il Governo ridando voce alla rappresentanza dell’Elettore Comune;

o   determina, indicando le regole da mettere in decadenza entro due anni, lo sfoltimento delle regole non coerenti con l’organizzazione testuale dei regolamenti, le regole desuete, le regole di difficile comprensione, alfine di ottenere un corpo di regole snello, coerente, scalabile per i livelli dello Stato.

Presidente rapporti con la Magistratura:


·         il richiedente iniziale della costituzionalità delle leggi e regolamenti dei legislatori e dei governi

·         il richiedente iniziale della osservanza del pareggio di bilancio nella copertura economica delle leggi, dei regolamenti, e degli atti amministrativi (decreti):

·         il custode della corretta forma delle leggi e regolamenti in approvazione richiedendone la riformulazione o l’inserimento corretto nel corpo delle leggi vigenti;

·         il cancellatore di leggi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale o dopo essere trascorsi due anni senza dibattimento di leggi o regole indicate dal Presidente come in decadenza;

·         l’autorizzatore dei procedimenti di indagine sulla stessa

Presidente rapporti con il Parlamento Deliberativo:


·         assicuri la discussione in sede di Parlamento Legislatore delle proposte di legge di iniziativa del Parlamento Deliberativo

·         accrediti i portavoce della proposta di legge di iniziativa del Parlamento Deliberativo in sede di Parlamento Legislatore

·         faccia rispettare al Parlamento Legislatore gli indirizzi deliberati dal Parlamento Deliberativo nella seconda lettura di una legge sottoposta a deliberazione approvativa

Presidente rapporti con il Parlamento Popolare:


·         assicuri la discussione in sede di Parlamento Legislatore delle proposte di legge di iniziativa del Parlamento Popolare

·         accrediti i portavoce della proposta di legge di iniziativa del Parlamento Deliberativo in sede di Parlamento Popolare

Presidente rapporti con il Parlamento Giudicante:


·         assicuri l’attivazione del Parlamento Giudicante ogni volta sia richiesta verso l’operato del Presidente da almeno due terzi del Parlamento Regolatore

·         assicuri l’attivazione del Parlamento Giudicante per richieste relative a componenti del Governo o del Parlamento Legislatore da parte della semplice maggioranza del Parlamento Regolatore

·         assicuri l’attivazione del Parlamento Giudicante su richiesta di rinvio a giudizio di Parlamentari di ogni ordine dal momento di inizio del mandato fino a due anni dopo la fine del mandato

·         valuti se il caso di attivare il Parlamento Giudicante per richieste relative a componenti del Governo da parte di almeno un terzo del Parlamento Legislatore o del Parlamento Regolatore

Presidente rapporti con i Presidenti di ogni livello dello stato:


ragioni storiche della differenziazione tra il Presidente dello Stato e i Presidenti delle suddivisioni amministrative dello stesso.

L’unità dello Stato è rappresentata dal Presidente dello Stato i presidenti delle suddivisioni amministrative e politiche dello stato non devono rappresentare microstati che si federano quanto dimensioni di gestione locale funzionali ad una migliore gestione delle risorse locali ma facenti parte di un’identità politico culturale unitaria.

·         Il Presidente dello Stato non ha un’autorità superiore agli altri Presidenti

·         il rapporto tra i Presidenti è di indipendenza reciproca e di cooperazione

·         solo il Presidente dello Stato può rappresentare lo Stato con altri Stati i Presidenti di Regione o di Comune non possono rappresentare parti dello Stato con enti esterni

·         tutti i Presidenti utilizzano la stessa struttura Presidenziale centralizzata che gestiscono collegialmente.

Se sommiamo il presidente dello Stato alla ventina di Presidenti di Regione e ai circa trecento/seicento Comuni/Macrocomuni ipotizzati abbiamo circa 300/600 Presidenti in attività contemporaneamente

Immaginare una funzione presidenziale solitaria e verticistica è fortemente limitante mentre concepirla come una comunità cooperante nella piena indipendenza di ogni soggetto permette di aspirare al sorgere di una cultura di coordinamento fra le attività regolative della legislazione e regolamento diffusa a tutti i livelli del territorio statale. In tale modo abbiamo una comunità di persone di derivazione tecnica che possono mettere in comune le proprie competenze ed affinare dei metodi di gestione della produzione legislativa condivisi e cooperativi.

L’azione di controllo della regolarità nella forma oltre che nella sostanza della produzione legislativa affidata alla figura del Presidente è pensata come un elemento molto forte per la coerenza dello spitito democratico “lo spirito della legge” che oltre che scritto nell’anima culturale di un popolo deve essere scritto chiaramente nella conoscenza del più semplice degli elettori.

 


§     UN PRESIDENTE A TUTTI I LIVELLI E ARTICOLAZIONI LEGISLATIVE

Costituire un Presidente a tutti i livelli e articolazioni legislative che gestisca e sia responsabile della correttezza delle leggi.

 

La proposta è che il Presidente Di Stato e il Presidente di Regione e il Presidente del Comune siano figure non elette di garanzia politica che debbono assicurare la cornice di correttezza democratica nella produzione delle leggi; nella formazione dei governi e nella consultazione elettorale e per sbloccare quelle impasse istituzionali che possono bloccare le attività istituzionali.

Questa figura è distinta dalla funzione legislativa, dalla funzione governativa e dalla funzione giudiziaria in quanto ha una possibilità di intervento strutturale e formale che necessita di un sostegno politico e un sostegno tecnico per essere valida.

Si immagina che mettendo una persona di chiaro prestigio in una funzione in cui deve essere tutelata con autorevolezza: il rispetto della Costituzione, la coerenza e funzionalità delle leggi, la formazione di governi, l’intervento degli elettori comuni nei processi istituzionali, si abbia un’alta probabilità di ottenere un elemento Regolatore della vita democratica essenziale e di garanzia.

SI PROPONE

·         Di definire un quadro che ne assicuri:

o   l’indipendenza politica;

o   l’efficacia e la qualità del proprio intervento;

o   la responsabilità di regolare l’attività legislativa;

o   la responsabilità di formare nuovi governi;

o   la responsabilità di far rispettare la volontà degli elettori espressa tramite le leggi di iniziativa popolare sia deliberativa che con raccolta firme e le linee d’indirizzo indicate dai Parlamenti Deliberativi e Parlamenti Popolari

o   la responsabilità di far intervenire gli elettori in caso di legislazione o conduzione amministrativa critica.

il quadro che ne assicuri la sua indipendenza politica

·         Il Presidente è nominato a sorteggio. (si vuole che sia il caso e nessun partito possa far pesare la propria forza sulla sua scelta);

·         La scelta avviene tra una rosa di candidati che devono avere i seguenti requisiti:

o   essere un elettore eleggibile nell’articolazione di cui è candidabile;

o   la sua candidatura deve essere formalizzata almeno 1 anno prima della partecipazione all’estrazione e la sua vita deve essere trasparente e monitorata in una Caricatura ufficiale. (si vuole che la sua Caricatura sia stata criticata a sufficienza dalla pubblica opinione);

o   la sua candidatura deve essere proposta al Parlamento Regolatore dagli elettori qualificati ovvero dai magistrati in ruolo; dai docenti universitari in ruolo e da tutti gli alunni universitari con il massimo dei voti. (si vuole che la persona che potrebbe ricoprire un giorno il ruolo molto tecnico e di Presidente sia sostenuta da persone che hanno le capacità di percepire la competenza, l’affidabilità, l’opportunità ma soprattutto il prestigio e la personalità);

o   la sua nomina può avvenire una sola volta senza possibilità di rinnovo

il quadro che ne assicuri l’efficacia e la qualità del proprio intervento

·         Ogni articolazione Regionale dello stato dovrebbe avere un Presidente con eguali funzioni per l’articolazione corrispondente;

·         Tutti i presidenti possono valersi della consulenza tecnica degli uffici della Presidenza dello Stato per non duplicare sul territorio costi e funzioni e avere un centro di eccellenza;

·         Ogni Presidente è indipendente ed autonomo in caso di accusa di parzialità richiesta dall’assemblea legislativa di garanzia delle articolazioni superiori coinvolte è la corte costituzionale che verifica l’indegnità di un Presidente e ne promuove la sostituzione;

il quadro che ne assicuri la responsabilità di regolare l’attività legislativa

·         che assicuri:

o   la costituzionalità e la corretta subordinazione delle leggi agli ordinamenti superiori;

o   la coerenza e la chiarezza delle leggi;

o   il corretto dibattito prima della promulgazione delle leggi;

o   la cancellazione delle leggi imperfette nella comprensibilità, imperfette nella coerenza con la restante legislazione;

·         Non promulga le leggi in contrasto con la costituzione o con leggi di ordine superiore o formalmente non integrate con le leggi superiori a riferimento. (si vuole che le leggi di articolazioni minori non contrastino con la legislazione sovra ordinata);

·         stabilisce il tempo minimo tra la prima approvazione e l’approvazione in seconda lettura dello stesso testo di legge. (si vuole che leggi controverse o che tocchino punti sensibili di valenza costituzionale abbiano un tempo di pubblica discussione dopo la prima approvazione sufficiente e utile a eventuali modifiche);

·         può rimandare leggi approvate con uno scarto ridotto in un ulteriore passaggio legislativo con le raccomandazioni. (si vuole che ordinariamente che leggi con un ridotto consenso legislativo  abbiano un tempo di pubblica discussione dopo la prima approvazione sufficiente e utile a eventuali modifiche);

·         può non emanare le leggi di difficile comprensione o già normate in leggi di ordine superiore. (si vuole impedire la formulazione di leggi che il comune elettore ha difficoltà eccessive a capirne il senso e le implicazioni. Con l’obbiettivo di far formulare il minor numero di leggi con poche eccezioni ai principi espressi. Con l’obbiettivo di rendere la legge vicina al cuore ed alla mente degli elettori e ostile ai furbi che giocano sugli equivoci della stessa);

·         può indicare come leggi a decadenza (dopo due anni dall’indicazione) per le leggi che non sono comprese in testi unici o sono estranee alla materia di cui tratta la legge principale. (si vuole attribuire la responsabilità ed il compito di operare una continua opera di stimolo alla legislazione coerente organizzata in testi unici);

·         in sede di Parlamento Legislatore può ridurre a maggioranza relativa l’approvazione di leggi con mozioni alternative nel qual caso la legge uscente deve essere approvata a maggioranza assoluta da una Sedi di Parlamento Deliberativo elettorale.

il quadro che ne assicuri la responsabilità di formare nuovi governi

premesso che il meccanismo di elezione di un terzo dei legislatori ogni 2 anni crea elementi di discontinuità politica che è nelle prerogative del Presidente valutare l’opportunità di dare vita ad un altro governo visto che il governo in carica non può essere rimosso se non con la fiducia ad un altro governo

che assicuri:

o   l’attivazione della formazione di nuovi governi

o   le sostituzioni di singoli ministri sfiduciati dalla maggioranza dei legislatori

o   l’attivazione delle rappresentanze statistiche degli elettori

·         dopo ogni elezione valuta la possibilità di formazione di altro governo con un colloquio con le componenti politiche risultanti dalle elezioni

·         qualora ne ritiene vi siano le condizioni da un mandato ad un potenziale Capo di Governo di proporre alla fiducia della Parlamento Legislatore corrispondente

·         approva o respinge i nuovi ministeri ed i ministri proposti per il nuovo governo o del governo in carica prima della sua presentazione alla fiducia

 

il quadro che ne assicuri la responsabilità di far intervenire gli elettori in caso di legislazione o conduzione amministrativa critica

·         attiva le Sedi di Parlamento Deliberativo di consultazione diretta dei cittadini estratti a sorteggio quando lo ritiene opportuno;

·         può portare l’approvazione di proposte di leggi alternative in sede di Parlamento Legislatore ad una maggioranza relativa con referendum finale di una Sede di Parlamento Deliberativo;

·         predispone che i lavori consultivi delle Sedi di Parlamento Deliberativo abbiano il massimo supporto tecnico e che le loro determinazioni o contributi legislativi trovino adeguato spazio nei lavori legislativi.

NOTE

Il Presidente di Regione coordina i lavori legislativi della Parlamento Legislatore Regionale e delle Camere Legislative Comunali dei Grandi Comuni o delle Associazioni di Comuni compresi nella sua circoscrizione elettorale (si intende Grandi Comuni i centri urbani che superano stabilmente i 500mila elettori (ovvero 1% dell’elettorato della nazione) e per Associazioni di Comuni le associazioni in unica circoscrizione elettorale di comuni che non arrivano a 500mila elettori. Si vuole che la funzione legislativa non diventi una giungla normativa prodotta anche da realtà comunali microscopiche ma che sia un’attività che tenendo conto della realtà locale abbia un orizzonte ampio)

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