IL PRESIDENTE
Che bisogno c’è di un Presidente!.
Se dobbiamo fare per abitudine potremmo dire che “c’era una
volta il Re” che legiferava direttamente o dando delega, governava direttamente
o dando delega, giudicava direttamente o dando delega, comandava le forze
armate direttamente o dando delega, era il capo della religione di stato e
delegava i sacerdoti all’amministrazione del culto e alla cura delle anime e
rappresentava la massima espressione dello Stato anzi “era lo Stato stesso”.
Tolta al Re la legislazione fatta dal popolo o dai suoi
rappresentanti esso diventa un notaio e firma la promulgazione delle leggi.
Tolto al Re il Governo fatto da un organo collegiale che deve rendere conto ed
avere la fiducia del popolo o dei suoi rappresentanti non resta che fare da
notaio e firma l’incarico del Governo e ne promulga le norme applicative delle
leggi. Tolto al Re il giudicare secondo la legge e governare i giudici non
resta che diventare il notaio delle nomine a magistrato. Tolto al Re il governo
delle Forze Armate e della conduzione della guerra non resta che fare da notaio
e dichiarare lo stato d’emergenza o di guerra deliberato dal Parlamento su
richiesta del Governo. Tolto al Re, ed anche allo stato, l’incombenza di
interessarsi delle anime del popolo si lascia le chiese libere in libero stato
ognuna indipendente nel proprio ambito e il Re non si deve più impicciare di
anime se non per fare da notaio delle forme spirituali che non contrastano con
i principi dello stato. Resta il Re come
massima espressione dello Stato e non lo Stato stesso che firma i trattati
internazionali scandisce la transitorietà dei rappresentanti legislativi del
popolo e dei suoi governanti governando le fasi di transizione.
Ora ci serve proprio solo un notaio o poco di più?
Se poniamo sopra ogni istituzione la volontà popolare ci accorgiamo
che nessuno può dirsi sincero custode di essa e la stessa “volontà”, nella
storia, spesso travolge i deboli invece di esserne difesa se prevale la logica
dei soli numeri della maggioranza. Per impedire la prepotenza della maggioranza
vi è la Legge Costituzionale e la Corte Costituzionale. Quindi sopra il popolo
sovrano vi è la legge e i giudici? Di certo la legge è il frutto della volontà
popolare vincolata ai principi democratici e liberali finche il popolo dice di
volersi rifare ad essi. Quindi abbiamo tre protagonisti che si contendono il
primato. I rappresentanti del popolo in quanto il volere del popolo è cosa
inafferrabile vincolati alla supremazia della legge che essi stessi modificano
ma vincolati alla stessa legge dai magistrati in quanto la legge è cosa
inafferrabile e vincolati ai principi democratici e liberali senza i quali non
vi è governo del popolo anche se tali principi nella pratica risultano poco o
difficilmente praticabili.
Ci serve quindi un notaio? Si, ci serve la materializzazione
di un notaio che non permetta il distacco tra la volontà legittima degli
elettori e la condotta politica degli eletti, non permetta al popolo di
travolgere i principi che lo fanno sovrano e sia difensore dei deboli, non
permetta ai giudici ed ai legislatori una tirannia della legge, nella sua
astrazione e complessità, di prevalere sul sentimento popolare e sul buon senso
comune.
Serve anche un risolutore posto ai massimi livelli, che
avendone gli strumenti, gestisca i frequenti momenti di avvicendamento delle
persone e delle istituzioni in modo che non vi sia ristagno ma che non vi sia neanche
il tumulto. Serve un manutentore della legge perché sia, diventi e rimanga
limpida e ragionevole per fare da guida e non diventi, invece, un labirinto. E
serve che lo stesso risolutore possa essere rimosso ma non depotenziato.
Ma come lo troviamo una simile persona e soprattutto come
ci tuteliamo in caso di scelta sbagliata?
Bisogna dare un mandato con obbiettivi chiari in base ai
quali il comportamento sia giudicabile con il comune buon senso da elettori
comuni che abbiano avuto la possibilità di documentarsi e dibattere sia la
candidatura di un nuovo presidente sia la necessità della sostituzione
anticipata del Presidente in carica.
Il problema della rimozione dell’incarico quando questo è
svolto contrariamente alla volontà maggioritaria qualificata.
Temuto conto che il presidente non è diretta scelta
politica quanto un’estrazione tra una rosa di candidati con determinate
caratteristiche la legittimità della sua azione deve essere basata sul rispetto
del mandato e sulla fiducia dell’elettore medio che il mandato è stato svolto
senza faziosità.
Il giudizio è quindi politico dato da elettori comuni con
tempi tali da far decantare possibili campagne diffamatorie o decisioni
emozionali. Con l’assoluta certezza da parte di coloro che rimuovono il
presidente in carica di non sapere chi sarà il successivo presidente.
Il Presidente - obbiettivi chiari:
·
difendere i diritti costituzionali dei più
deboli nella produzione legislativa (la democrazia è il controllo dei molti
deboli sui pochi forti)
·
far rispettare la volontà maggioritaria degli
elettori agli eletti tranne quando questa va a danno delle minoranze nella
produzione legislativa (prevalenza delle maggioranze senza oppressione delle
minoranze)
·
rendere la legge e le regole comprensibile e
applicabile (la legge rende uguali quando è chiara anche all’elettore medio e
applicabile con necessità di poche risorse disponibili a tutti)
·
assicurare il massimo ricambio e la massima diffusione
di potere istituzionale (rendere la forza derivata dalle istituzioni precaria
rende più cauto il prepotente e meno duratura la fregatura del furbo di turno)
·
rendere regolare la competizione politica (in
politica il consenso ricevuto deve essere sempre dimostrabile e le risorse
economiche utili a costituire tale consenso non devono eccedere una cifra data
a prescindere dal consenso ricevuto)
Il Presidente - dipendenza chiara:
·
Il Parlamento Regolatore indica i candidati
effettua la selezione ed eventuale sostituzione su mandato del Parlamento
Regolatore (svolge il compito di iniziativa nei confronti del Presidente)
·
Il Parlamento Giudicante valuta la sua
adeguatezza al ruolo svolto su mandato del Parlamento Regolatore (svolge il
compito di controllo dell’iniziativa del Parlamento Regolatore nei confronti
del Presidente)
Il Parlamento Regolatore cura l’elezione del
Presidente in una seduta selezionando 30
persone giudicate candidabili ed in una seconda seduta cancellandone 20 e
estraendo a sorte tra le 10 candidature rimanenti
Il Parlamento Regolatore può contestare con un voto
qualificato dei due terzi al Presidente un comportamento politico o personale
scorretto e quindi inadeguato alla funzione ricoperta ciò attiva in automatico
la formazione di un Parlamento Giudicante che se ne conferma la scorrettezza
viene immediatamente estratto a sorte il successivo Presidente tra i restanti 9
candidature rimanenti della precedente estrazione
Il Presidente - funzioni:
Presidente rapporti con il Parlamento Legislatore:
·
Indica la data delle elezioni del Parlamento
Legislatore (a nessuno dovrebbe imporsi di chiedere il proprio suicidio);
·
Attiva la procedura per la formazione dei
Parlamenti rappresentativi a estrazione ovvero del Parlamento Regolatore, del
Parlamento Deliberativo, del Parlamento Giudicante (che essendo istituzioni non
permanenti devono tenere conto di alcuni slittamenti temporali fisiologici
nella vita reale) e ne dichiara la chiusura a fine mandato o ne proroga il
mandato se necessario e possibile a norma di legge (determina l’opportunità di
proroghe di attività se previste);
·
Attiva la
procedura per la nuova sessione a partecipazione spontanea del Parlamento
Popolare (in cui indica il tema da dibattere tra quelli più proposti);
·
Assicura che le proposte di legge popolari siano
dibattute in tempi dati nella sede legislativa;
·
Assicura che le delibere indicative o
approvative di leggi e regolamenti siano rispettate come i referendum
approvativi o abrogativi (è responsabile del rispetto della volontà degli
elettori quando questa non viola i principi base della democrazia e del
liberalismo e della costituzione);
·
sancisca l’effettività della legge approvata (ne
dà ufficialità esterna all’organo legislativo);
·
condizioni la forma e la correttezza della
produzione di legge:
o
determinando le osservazioni vincolanti della
Corte Costituzionale e della Corte dei Conti (induce i legislatori al rispetto
formale e sostanziale della Costituzione e del pareggio di bilancio senza il
quale la legge va rifiutata);
o
determinando la coerenza dei testi di legge, la
comprensibilità, l’universalità;
o
determinando il tempo di rilettura della legge
approvata ne aumenta il tempo di rilettura permettendo alla società
l’intervento critico o abbreviando i tempi nei casi di urgenza fa fronte alle
emergenze;
o
determinando l’intervento d’indirizzo o di
approvazione del Parlamento Deliberativo corregge eventuali conflitti tra il Parlamento
Legislatore ed il Governo ridando voce alla rappresentanza dell’Elettore Comune;
o
determinando il tipo di quesiti che il
Parlamento Deliberativo deve rispondere e il tipo di Parlamento Deliberativo
che di delibererà condiziona le priorità dell’agenda politica;
o
determina, indicando le leggi da mettere in
decadenza entro due anni, lo sfoltimento delle leggi non coerenti con
l’organizzazione testuale delle leggi, le leggi desuete, le leggi di difficile
comprensione, alfine di ottenere un corpo di leggi snello, coerente, scalabile
per i livelli dello Stato.
Presidente rapporti con il Governo:
·
Dia il mandato ad un probabile Governatore per
la formazione di un nuovo Governo
·
Approvi l’opportunità dei singoli ministri
proposti
·
Approvi l’opportunità di cambiare ministro su
richiesta del Governatore
·
Richieda di cambiare ministro su richiesta di un
Parlamento equivalente
·
Sancisca la Fiducia data dal Parlamento
Legislatore equivalente al Governo subentrante
·
Assicuri le proposte di legge del Governo
all’esame dei legislatori nei tempi utili alla necessità ed urgenza;
·
Sancisca l’effettività delle regole applicative
delle leggi;
·
condizioni la forma e la correttezza della
produzione di regolamenti:
o
determinando le osservazioni vincolanti della
Corte Costituzionale e della Corte dei Conti;
o
determina le osservazioni relativamente allo scostamento
delle regole dal senso della legge ordinaria;
o
determinando la coerenza dei testi di
regolazione, la comprensibilità, l’applicabilià;
o
determinando l’intervento d’indirizzo o di
approvazione del Parlamento Deliberativo corregge eventuali conflitti tra il Parlamento
Legislatore ed il Governo ridando voce alla rappresentanza dell’Elettore
Comune;
o
determina, indicando le regole da mettere in
decadenza entro due anni, lo sfoltimento delle regole non coerenti con
l’organizzazione testuale dei regolamenti, le regole desuete, le regole di
difficile comprensione, alfine di ottenere un corpo di regole snello, coerente,
scalabile per i livelli dello Stato.
Presidente rapporti con la Magistratura:
·
il richiedente iniziale della costituzionalità
delle leggi e regolamenti dei legislatori e dei governi
·
il richiedente iniziale della osservanza del
pareggio di bilancio nella copertura economica delle leggi, dei regolamenti, e
degli atti amministrativi (decreti):
·
il custode della corretta forma delle leggi e
regolamenti in approvazione richiedendone la riformulazione o l’inserimento
corretto nel corpo delle leggi vigenti;
·
il cancellatore di leggi dopo la pronuncia della
Corte Costituzionale o dopo essere trascorsi due anni senza dibattimento di
leggi o regole indicate dal Presidente come in decadenza;
·
l’autorizzatore dei procedimenti di indagine
sulla stessa
Presidente rapporti con il Parlamento Deliberativo:
·
assicuri la discussione in sede di Parlamento
Legislatore delle proposte di legge di iniziativa del Parlamento Deliberativo
·
accrediti i portavoce della proposta di legge di
iniziativa del Parlamento Deliberativo in sede di Parlamento Legislatore
·
faccia rispettare al Parlamento Legislatore gli
indirizzi deliberati dal Parlamento Deliberativo nella seconda lettura di una
legge sottoposta a deliberazione approvativa
Presidente rapporti con il Parlamento Popolare:
·
assicuri la discussione in sede di Parlamento
Legislatore delle proposte di legge di iniziativa del Parlamento Popolare
·
accrediti i portavoce della proposta di legge di
iniziativa del Parlamento Deliberativo in sede di Parlamento Popolare
Presidente rapporti con il Parlamento Giudicante:
·
assicuri l’attivazione del Parlamento Giudicante
ogni volta sia richiesta verso l’operato del Presidente da almeno due terzi del
Parlamento Regolatore
·
assicuri l’attivazione del Parlamento Giudicante
per richieste relative a componenti del Governo o del Parlamento Legislatore da
parte della semplice maggioranza del Parlamento Regolatore
·
assicuri l’attivazione del Parlamento Giudicante
su richiesta di rinvio a giudizio di Parlamentari di ogni ordine dal momento di
inizio del mandato fino a due anni dopo la fine del mandato
·
valuti se il caso di attivare il Parlamento
Giudicante per richieste relative a componenti del Governo da parte di almeno
un terzo del Parlamento Legislatore o del Parlamento Regolatore
Presidente rapporti con i Presidenti di ogni livello dello stato:
ragioni storiche della differenziazione tra il Presidente
dello Stato e i Presidenti delle suddivisioni amministrative dello stesso.
L’unità dello Stato è rappresentata dal Presidente dello
Stato i presidenti delle suddivisioni amministrative e politiche dello stato
non devono rappresentare microstati che si federano quanto dimensioni di
gestione locale funzionali ad una migliore gestione delle risorse locali ma
facenti parte di un’identità politico culturale unitaria.
·
Il Presidente dello Stato non ha un’autorità
superiore agli altri Presidenti
·
il rapporto tra i Presidenti è di indipendenza
reciproca e di cooperazione
·
solo il Presidente dello Stato può rappresentare
lo Stato con altri Stati i Presidenti di Regione o di Comune non possono
rappresentare parti dello Stato con enti esterni
·
tutti i Presidenti utilizzano la stessa
struttura Presidenziale centralizzata che gestiscono collegialmente.
Se sommiamo il presidente dello Stato alla ventina di
Presidenti di Regione e ai circa trecento/seicento Comuni/Macrocomuni
ipotizzati abbiamo circa 300/600 Presidenti in attività contemporaneamente
Immaginare una funzione presidenziale solitaria e
verticistica è fortemente limitante mentre concepirla come una comunità
cooperante nella piena indipendenza di ogni soggetto permette di aspirare al
sorgere di una cultura di coordinamento fra le attività regolative della
legislazione e regolamento diffusa a tutti i livelli del territorio statale. In
tale modo abbiamo una comunità di persone di derivazione tecnica che possono
mettere in comune le proprie competenze ed affinare dei metodi di gestione
della produzione legislativa condivisi e cooperativi.
L’azione di controllo della regolarità nella forma oltre
che nella sostanza della produzione legislativa affidata alla figura del Presidente
è pensata come un elemento molto forte per la coerenza dello spitito
democratico “lo spirito della legge” che oltre che scritto nell’anima culturale
di un popolo deve essere scritto chiaramente nella conoscenza del più semplice
degli elettori.
§
UN PRESIDENTE A TUTTI I LIVELLI E ARTICOLAZIONI
LEGISLATIVE
Costituire un Presidente a tutti i livelli e
articolazioni legislative che gestisca e sia responsabile della correttezza
delle leggi.
La proposta è che il Presidente Di Stato e il Presidente di
Regione e il Presidente del Comune siano figure non elette di garanzia politica
che debbono assicurare la cornice di correttezza democratica nella produzione delle
leggi; nella formazione dei governi e nella consultazione elettorale e per
sbloccare quelle impasse istituzionali che possono bloccare le attività
istituzionali.
Questa figura è distinta dalla funzione legislativa,
dalla funzione governativa e dalla funzione giudiziaria in quanto ha una
possibilità di intervento strutturale e formale che necessita di un sostegno
politico e un sostegno tecnico per essere valida.
Si immagina che mettendo una persona di chiaro prestigio
in una funzione in cui deve essere tutelata con autorevolezza: il rispetto
della Costituzione, la coerenza e funzionalità delle leggi, la formazione di
governi, l’intervento degli elettori comuni nei processi istituzionali, si
abbia un’alta probabilità di ottenere un elemento Regolatore della vita
democratica essenziale e di garanzia.
SI PROPONE
·
Di definire un quadro che ne assicuri:
o
l’indipendenza politica;
o
l’efficacia e la qualità del proprio intervento;
o
la responsabilità di regolare l’attività
legislativa;
o
la responsabilità di formare nuovi governi;
o
la responsabilità di far rispettare la volontà
degli elettori espressa tramite le leggi di iniziativa popolare sia
deliberativa che con raccolta firme e le linee d’indirizzo indicate dai
Parlamenti Deliberativi e Parlamenti Popolari
o
la responsabilità di far intervenire gli
elettori in caso di legislazione o conduzione amministrativa critica.
il quadro che ne assicuri la sua indipendenza politica
·
Il Presidente è nominato a sorteggio. (si vuole
che sia il caso e nessun partito possa far pesare la propria forza sulla sua
scelta);
·
La scelta avviene tra una rosa di candidati che
devono avere i seguenti requisiti:
o
essere un elettore eleggibile nell’articolazione
di cui è candidabile;
o
la sua candidatura deve essere formalizzata
almeno 1 anno prima della partecipazione all’estrazione e la sua vita deve
essere trasparente e monitorata in una Caricatura ufficiale. (si vuole che la
sua Caricatura sia stata criticata a sufficienza dalla pubblica opinione);
o
la sua candidatura deve essere proposta al
Parlamento Regolatore dagli elettori qualificati ovvero dai magistrati in
ruolo; dai docenti universitari in ruolo e da tutti gli alunni universitari con
il massimo dei voti. (si vuole che la persona che potrebbe ricoprire un giorno
il ruolo molto tecnico e di Presidente sia sostenuta da persone che hanno le
capacità di percepire la competenza, l’affidabilità, l’opportunità ma
soprattutto il prestigio e la personalità);
o
la sua nomina può avvenire una sola volta senza
possibilità di rinnovo
il quadro che ne assicuri l’efficacia e la qualità del
proprio intervento
·
Ogni articolazione Regionale dello stato
dovrebbe avere un Presidente con eguali funzioni per l’articolazione
corrispondente;
·
Tutti i presidenti possono valersi della
consulenza tecnica degli uffici della Presidenza dello Stato per non duplicare
sul territorio costi e funzioni e avere un centro di eccellenza;
·
Ogni Presidente è indipendente ed autonomo in
caso di accusa di parzialità richiesta dall’assemblea legislativa di garanzia
delle articolazioni superiori coinvolte è la corte costituzionale che verifica
l’indegnità di un Presidente e ne promuove la sostituzione;
il quadro che ne assicuri la responsabilità di regolare
l’attività legislativa
·
che assicuri:
o
la costituzionalità e la corretta subordinazione
delle leggi agli ordinamenti superiori;
o
la coerenza e la chiarezza delle leggi;
o
il corretto dibattito prima della promulgazione
delle leggi;
o
la cancellazione delle leggi imperfette nella
comprensibilità, imperfette nella coerenza con la restante legislazione;
·
Non promulga le leggi in contrasto con la
costituzione o con leggi di ordine superiore o formalmente non integrate con le
leggi superiori a riferimento. (si vuole che le leggi di articolazioni minori
non contrastino con la legislazione sovra ordinata);
·
stabilisce il tempo minimo tra la prima
approvazione e l’approvazione in seconda lettura dello stesso testo di legge.
(si vuole che leggi controverse o che tocchino punti sensibili di valenza
costituzionale abbiano un tempo di pubblica discussione dopo la prima
approvazione sufficiente e utile a eventuali modifiche);
·
può rimandare leggi approvate con uno scarto
ridotto in un ulteriore passaggio legislativo con le raccomandazioni. (si vuole
che ordinariamente che leggi con un ridotto consenso legislativo abbiano un tempo di pubblica discussione dopo
la prima approvazione sufficiente e utile a eventuali modifiche);
·
può non emanare le leggi di difficile
comprensione o già normate in leggi di ordine superiore. (si vuole impedire la
formulazione di leggi che il comune elettore ha difficoltà eccessive a capirne
il senso e le implicazioni. Con l’obbiettivo di far formulare il minor numero
di leggi con poche eccezioni ai principi espressi. Con l’obbiettivo di rendere
la legge vicina al cuore ed alla mente degli elettori e ostile ai furbi che
giocano sugli equivoci della stessa);
·
può indicare come leggi a decadenza (dopo due
anni dall’indicazione) per le leggi che non sono comprese in testi unici o sono
estranee alla materia di cui tratta la legge principale. (si vuole attribuire
la responsabilità ed il compito di operare una continua opera di stimolo alla
legislazione coerente organizzata in testi unici);
·
in sede di Parlamento Legislatore può ridurre a
maggioranza relativa l’approvazione di leggi con mozioni alternative nel qual
caso la legge uscente deve essere approvata a maggioranza assoluta da una Sedi di
Parlamento Deliberativo elettorale.
il quadro che ne assicuri la responsabilità di formare
nuovi governi
premesso che il meccanismo di elezione di un terzo dei
legislatori ogni 2 anni crea elementi di discontinuità politica che è nelle
prerogative del Presidente valutare l’opportunità di dare vita ad un altro
governo visto che il governo in carica non può essere rimosso se non con la
fiducia ad un altro governo
che assicuri:
o
l’attivazione della formazione di nuovi governi
o
le sostituzioni di singoli ministri sfiduciati
dalla maggioranza dei legislatori
o
l’attivazione delle rappresentanze statistiche
degli elettori
·
dopo ogni elezione valuta la possibilità di
formazione di altro governo con un colloquio con le componenti politiche
risultanti dalle elezioni
·
qualora ne ritiene vi siano le condizioni da un
mandato ad un potenziale Capo di Governo di proporre alla fiducia della Parlamento
Legislatore corrispondente
·
approva o respinge i nuovi ministeri ed i
ministri proposti per il nuovo governo o del governo in carica prima della sua
presentazione alla fiducia
il quadro che ne assicuri la responsabilità di far
intervenire gli elettori in caso di legislazione o conduzione amministrativa
critica
·
attiva le Sedi di Parlamento Deliberativo di
consultazione diretta dei cittadini estratti a sorteggio quando lo ritiene
opportuno;
·
può portare l’approvazione di proposte di leggi
alternative in sede di Parlamento Legislatore ad una maggioranza relativa con
referendum finale di una Sede di Parlamento Deliberativo;
·
predispone che i lavori consultivi delle Sedi di
Parlamento Deliberativo abbiano il massimo supporto tecnico e che le loro
determinazioni o contributi legislativi trovino adeguato spazio nei lavori
legislativi.
NOTE
Il Presidente di Regione coordina i lavori legislativi
della Parlamento Legislatore Regionale e delle Camere Legislative Comunali dei Grandi
Comuni o delle Associazioni di Comuni compresi nella sua circoscrizione elettorale
(si intende Grandi Comuni i centri urbani che superano stabilmente i 500mila
elettori (ovvero 1% dell’elettorato della nazione) e per Associazioni di Comuni
le associazioni in unica circoscrizione elettorale di comuni che non arrivano a
500mila elettori. Si vuole che la funzione legislativa non diventi una giungla
normativa prodotta anche da realtà comunali microscopiche ma che sia un’attività
che tenendo conto della realtà locale abbia un orizzonte ampio)
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