domenica 4 novembre 2012

PARLAMENTO – IPOTESI DI RIDEFINIZIONE


PARLAMENTO – IPOTESI DI RIDEFINIZIONE


Al posto del parlamento bicamerale duplicato e affollato ... si immagina un sistema legislativo istituzionale con assemblee meno numerose nei componenti ma più articolate nelle funzioni e nelle dinamiche con l’elettorato. Si immaginano 5 tipi di parlamento con funzioni e modalità di interazione con gli elettori e con gli altri organi istituzionali molto differenziate. I parlamenti immaginati sono Il Parlamento Regolatore, il Parlamento Legislatore, Il Parlamento Deliberativo, il Parlamento Popolare, il Parlamento Giudicante. Luoghi istituzionali in cui hanno diritto di parola e proposta di legge le parti sociali accreditate, affiancato da sedi istituzionalizzate di partecipazione popolare diretta con facoltà propositiva per l’agenda politica, per i disegni di legge e per la facoltà di controllo consultivo sulle leggi in approvazione.

La linearità dei percorsi legislativi e del comportamento dei singoli legislatori dovrebbe essere incentivata dall’autorevolezza del ristretto numero dei legislatori, dalla critica istituzionalizzata proveniente da sedi popolari di elettorato comune non professionali, dalla coerenza di voto tra la prima e la seconda lettura in funzione delle sollecitazioni politiche e di tecnica legislativa intervenute. È possibile ipotizzare la risoluzione degli eventuali stalli politici con l’intervento dell’elettorato costituendo delle assemblee temporanee.

L'uomo non fa quasi mai uso delle libertà che ha, come per esempio della libertà di pensiero; pretende invece come compenso la libertà di parola” Sören Kierkegaard (1813-1855) Filosofo Danese

SI PROPONE

·         Ottenere una netta separazione tra Potere Legislativo e Potere Amministrativo. Gli organi esecutivi e amministrativi hanno il solo potere normativo per la parte applicativa delle leggi – non possono porre la fiducia ne possono legiferare d’urgenza. (si vuole impedire che la decretazione d’urgenza ed il voto di fiducia svuoti le sedi legislative della prerogativa legislativa facendo diventare i legislatori che si riconoscono nella maggioranza delle scimmiette premi pulsanti). Il governo ha una corsia preferenziale per la discussione delle leggi a sua proposta pari ad almeno 1/3 del tempo dei lavori parlamentari. (si vuole garantire al Governo una presenza significativa nell’agenda politica)

·         Il venir meno del voto di fiducia del Governo sulle sue proposte di leggi ritenute strategiche è compensato dalla possibilità del Governo di utilizzare il sostegno dato dal Parlamento Deliberativo ai suoi provvedimenti per far abbassare ad un terzo di voti la sufficienza per l’approvazione delle leggi dichiarate urgenti dal Presidente in pratica eventuali stalli tra il Parlamento ed il Governo possono essere risolti con il ricorso al Parlamento Deliberativo quando non opportuno incaricare un nuovo Governo.

·         Ottenere una netta separazione tra Potere Legislativo e Potere Giudiziario. Il Parlamento Legislatore non può fare indagini. Essa deve affidare tale funzione alla Magistratura che su indicazione di una camera parlamentare istruisce una commissione d’inchiesta in un tempo dato e riferisce al parlamento promotore. I singoli parlamentari possono assistere ad ogni fase dell’indagine e possono chiedere materiali prodotti in qualsiasi momento della stessa ma non possono intervenire in alcun modo. (si vuole impedire la commistione dei ruoli tra poteri dello stato e si ritiene che sia bene che ognuno faccia la propria funzione)

·         “Parlamento Regolatore” – Questo è presente solo a livello di stato e costituisce una sede di legislazione temporanea con funzioni di regolazione delle Camere Legislative su tutto lo Stato costituita dai sorteggiati “Regolatori” -  300 estratti a sorteggio – vi fanno parte  anche i “Proponenti” in carica alla Parlamento Legislatore per un massimo di 30 di cui gli ex Presidenti dello Stato e gli ex membri della Corte Costituzionale senza diritto di voto – ha una durata di 90 giorni prorogabile dal Capo dello Stato per una sola volta - produce le leggi in conflitto di interesse per i legislatori permanenti relative al proprio finanziamento politico, al reddito e ai servizi che possono fruire, propone rose di candidati per incarichi amministrativi o tecnici (si vuole impedire che chi legiferi definisca da sé il proprio tenore di vita; le risorse destinate alla propria azione politica e le regole del loro utilizzo; le regole che garantiscano che la funzione legislativa non venga utilizzata per finalità diverse da quelle del bene della popolazione ad esse soggetta; le regole con cui poter o non poter incaricare persone a compiti e funzioni di amministrazione)

·          “Parlamento Legislatore” – A livello di Stato costituisce una sede di legislazione permanente degli eletti, i  “Legislatori”, composta da 300 Legislatori con diritto di voto “proporzionale assoluto” – rinnovo ogni 2 anni di 1/3 dei Legislatori – Ogni Legislatore non può ricoprire altri incarichi se non espressamente ammessi o specificati in costituzione – ha un limite di mandato a una rielezione – al termine del mandato ha 2 anni di mora da qualsiasi altro incarico pubblico – fanno parte della Parlamento Legislatore i “Proponenti” di cui sono tali di diritto e con opzione di rinuncia gli ex Presidenti dello Stato e gli ex membri della Corte Costituzionale per ulteriori 6 anni con diritto di proposta e intervento ma non di voto – vi sono altri “Proponenti” accreditati da Presidente dello Stato per un massimo 30 rappresentanti indicati dai partiti, dai sindacati e dalle associazioni sempre con solo diritto di proposta e intervento ma non di voto – A livello Regionale costituisce una sede di legislazione permanente Parlamento Legislatore Regionale i cui componenti sono gli eletti “Dei Parlamenti Legislatori Comunali”; (si vuole cha a livello regionale si crei una legislazione locale nella cornice delle leggi nazionali che abbia la stessa capacità politica legislativa dei legislatori nazionali ma la cui legislazione sia subordinata alla cornice di leggi statali ma prevalente nella legislazione locale dei Comuni. Alcune regioni vanno accorpate per raggiungere almeno il 5% degli elettori nazionali … è pensabile anche un’ipotesi di percentuale variabile tra il 3% ed il 6%) – A  livello Comunale il Parlamento Legislatore Comunale è Costituito da 30 Legislatori Comunali eletti con le stesse modalità del Parlamento Legislatore Statale

·          “Parlamento Popolare” – Questo è presente solo a livello di stato -  Una sede proponente popolare diretta e permanente per articolazione dello stato che tramite internet propone temi in agenda politica, disegni di legge. (si vuole dare ad ogni elettore un accesso diretto a tutte le articolazioni dello stato in cui è accreditato come elettore attivo permettendogli apertamente di proporre o partecipare al dibattito politico o semplicemente anonimamente sostenere nozioni ed emendamenti presentati tramite accesso internet certificato per un’azione consultiva permanente e per un’azione diretta di proposta di legge ad iniziativa popolare)

·         “Parlamento Deliberativo” – Questo è presente a tutti i livelli di stato  - Una sede proponente e di indirizzo di vario tipo di rappresentanza popolare non politicamente professionalizzata per articolazione dello stato (propone temi in agenda politica, disegni di legge, rose di candidati per incarichi amministrativi o tecnici)

o   Assemblea Deliberativa Ordinaria – 300 estratti a sorteggio da 10 a 90 giorni

o   Assemblea Deliberativa Qualificata – 300 estratti a sorteggio di cui 200 elettori qualificati da un livello riconosciuto di competenza in tematiche specialistiche - da 10 a 90 giorni

o   Assemblea Deliberativa Elettronica - 3000 estratti a sorteggio da 24 ore a 72 ore

·          “Parlamento Giudicante”  – Questo è presente solo a livello di stato -  Una sede politica di risoluzione relativa ai conflitti politici tra organi dello stato ; alla dimissione di politici per comportamento inadeguato; alla procedibilità giudiziaria verso politici in carica o ex politici per fatti contestati durante la loro carica politica.

o   Ha la stessa composizione del Parlamento Deliberativo con la differenza che i componenti sono tutti elettori qualificati.

·         Un Presidente dello Stato sorteggiato tra 3 candidati accreditati con una procedura di garanzia in modo qualificato per articolazione dello stato (controlla e determina la regolarità delle leggi; emana e cancella le leggi relative alla propria articolazione secondo le modalità previste)

 
PENSIERI ISTANTANEI
Una grande soluzione spesso è il concerto
ben riuscito di tante piccole soluzioni
Antonio CAMPO 2011
 

 

Riepilogando nell’ideazione della struttura legislativa si è tenuto conto di più obiettivi. Si immagina 5 articolazioni legislative con funzioni specializzate e tra loro sinergiche:

·         Parlamento Regolatore (parlamento con sede occasionale – durata 90 giorni più eventuali 30 – componenti 300+30+3 – parlamento produce leggi relativamente al funzionamento istituzionale della politica)

·         Parlamento Legislatore (parlamento con sede stabile – durata permanente – componenti 300+30+3 – produce leggi ordinarie e da la fiducia al Governo)

·         Parlamenti Deliberativi:

o   Parlamento Deliberativo Ordinario –  300 estratti a sorteggio da 10 a 90 giorni

o   Parlamento Deliberativo Qualificato – 300 estratti a sorteggio di cui 200 elettori qualificati da un livello riconosciuto di competenza in tematiche specialistiche - da 10 a 90 giorni

o   Parlamento Deliberativo Elettronico - 3000 estratti a sorteggio da 24 ore a 72 ore

·         Parlamento Popolare (parlamento tramite internet propositivo popolare universale)

·         Parlamento Giudicante (parlamento con sede occasionale – composto da 300+30+3 – i 300 sono elettori qualificati - durata 90 giorni + eventuali 30 – produce sentenze politiche relativamente ai conflitti istituzionali politici e ai comportamenti politici non corretti)

·         il Presidente dello Stato; (tutela la regolarità delle leggi e interviene sulle modalità di approvazione)

·         la Corte Costituzionale; (tutela la regolarità delle leggi secondo il dettato costituzionale ed impedisce che le maggioranze instaurino una dittatura culturale sulle minoranze)

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