domenica 4 novembre 2012

LA NUOVA FORMA DELLA LEGGE


LA NUOVA FORMA DELLA LEGGE


Nello stato Democratico, “La Legge”, sembra predominare su tutti sovrana e, su tutti applicata egualmente, sembra che solo l’elettorato, tramite i propri rappresentanti legislatori, possa modificarla. Ma se la legge deve impedire l’arbitrio chi impedisce di fare leggi arbitrarie a chi ha il potere di farle? Certamente la volontà dei molti può essere resa facilmente arbitraria e manipolabile. Solo la rispondenza a chiari principi, da tutti condivisi, e un organo tecnico che a tali principi è stato educato può essere argine all’arbitrio. Tale organo deve essere tenuto molto distante dalla politica.

In democrazia devono predominare, nell’ordine, prima i principi poi la legge uguale per tutti poi la volontà della maggioranza nel rispetto della libertà delle minoranze

Se in democrazia predomina la forma della legge ci si può trovare a dover rispettare una forma che quando pensata non poteva considerare tutti i casi per cui quella forma, in casi concreti, genera un risultato coercitivo diverso dall’intenzione e in alcuni casi inaccettabile all’intenzione del legislatore.

Se in democrazia predomina la forza dei numeri della maggioranza ci troviamo in una dittatura della volontà maggioritaria in cui la legge può essere utilizzata come un bastone sulle minoranze

In democrazia, nonostante la pluralità di opinioni e l’abbondanza di persone poco virtuose, la virtù ovvero i principi ideali a cui attenersi,  è facilmente riconosciuta da tutti. Spesso non si è virtuosi ma pur non essendo coerenti con i principi ideali riconosciuti si sa cosa richieda la virtù e quindi è più semplice convenire su cosa sarebbe l’ideale al quale tendere e dal quale distaccarsi solo per estrema necessità.

La Legge Costituzionale scritta solo sull’enunciazione di principi e d’intenzioni


Nell’affermare che la Legge Costituzionale debba essere scritta SOLO sull’enunciazione di principi e d’intenzioni, si pone l’obbiettivo di ottenere una carta costituzionale snella, memorizzabile, tesa a trovare il punto di equilibrio tra principi antitetici in modo tale che le leggi che ne scaturiscono non possano essere solo vuoti formalismi o furbi stravolgimenti di senso delle intenzioni.

La legge base di un popolo deve essere scritta nella coscienza di ogni suo componente e facilmente ricordata.

La prima parte della costituzione italiana è un ottimo esempio di tale concezione mentre la parte che descrive il funzionamento dello stato cristallizza i principi ispiratori in una struttura istituzionale che li dovrebbe incarnare ma i principi non sono espressi sono sottesi. La storia dimostra che qualsiasi struttura adottata viene col tempo resa inefficace allo scopo originario ed inattuabile.

Tale corpo di principi e d’intenzioni deve avere un’autonomia assoluta dalle altre leggi e deve poter essere modificata con una procedura che comporti una doppia lettura concorde avvenuta tra due diverse sedi legislative statali e una ulteriore doppia approvazione referendaria degli elettori data nei primi due rinnovi dei legislatori utili..

La legge Costituzionale è prodotta inizialmente dall’assemblea Costituzionale e può essere modificata dal Parlamento Regolatore e dal Parlamento Legislatore con approvazione finale di due referendum approvativi di tutti gli elettori solo se ne amplia i principi o ne precisa i punti d’equilibrio risultati incerti nell’interpretazione a tal fine la forma della modifica deve essere approvata dalla Corte Costituzionale

Il Regolamento Costituzionale stabilisce i dettagli del funzionamento delle istituzioni pubbliche


il Regolamento Costituzionale, che coincide con la seconda parte della costituzione e dettaglia la forma istituzionale assunta dai principi della prima parte, descrive la costruzione formale del funzionamento dello stato in attuazione dei principi enunciati nella legge Costituzionale e delle esigenze storiche contingenti.

In tale corpo di leggi vengono specificati gli organi dello stato nel dettaglio delle funzioni, delle interazioni con gli altri organi istituzionali e tutte le relative regole aventi forza di legge base. Vengono specificati i limiti dell’azione dello stato e i vincoli per la legittimità della stessa.

Il Regolamento Costituzionale è prodotto inizialmente dall’assemblea Costituzionale e può essere modificata dal Parlamento Regolatore e dal Parlamento Legislatore con approvazione finale di due referendum approvativi di tutti gli elettori in tutte le sue parti a tal fine la forma della modifica deve essere approvata dalla Corte Costituzionale

Le leggi costituzionali hanno valore solo dopo la promulgazione del Presidente dello Stato se non diversamente indicato dalle stesse

le Leggi Regolative della politica


questo corpo di leggi è prodotto dal Parlamento Regolatore, un istituto legislativo temporaneo composto da elettori comuni senza incarichi politici o amministrativi pubblici, con il dichiarato obbiettivo di mettere la museruola alla cattiva politica ovvero a tutte quelle degenerazioni che possono indurre gli oligarchi della politica a favorire se stessi oltre l’opportuno.

In tale regolamento il Parlamento Regolatore stabilisce il finanziamento pubblico della politica e la sua distribuzione a i soggetti che ne hanno titolo. Stabilisce le modalità e i limiti del finanziamento di soggetti privati alla politica. Stabilisce i soggetti verificatori della corretta formazione del finanziamento e i soggetti verificatori del corretto utilizzo. Stabilisce i vincoli al cumulo di cariche pubbliche e le loro compatibilità. Stabilisce le incompatibilità che escludono elettori al ricoprire una carica pubblica politica o dirigenziale. Stabilisce la durata massima dei mandati e rinnovi degli stessi ad una persona o a un soggetto politico. Stabilisce il periodo minimo di decantazione da una carica politica amministrativa pubblica prima dell’assunzione di un’altra carica pubblica ad un elettore. Stabilisce le procedure di voto e di selezione dei candidati. Stabilisce i criteri con cui devono essere discusse e portate a conclusione le proposte di legge di iniziativa popolare o deliberate dai parlamenti deliberativi. Stabilisce le regole relative alla costituzione e gestione di partiti, sindacati, associazioni culturali con finalità politiche, movimenti politici. Stabilisce modifiche da apportare alle leggi vigenti che hanno pertinenza con i conflitti d’interesse della politica.

Il limite alla regolazione del Parlamento Regolatore è dato dalla Corte Costituzionale e dal Presidente dello Stato che annullano le parti di legge in contrasto con i principi della legge costituzionale e delle forme stabilite dal regolamento Costituzionale

Le leggi regolative hanno valore solo dopo la promulgazione del Presidente dello Stato se non diversamente indicato dalle stesse

la Legge Statale


la Legge dello Stato è prodotta dal Parlamento Legislatore Statale, essa ha carattere generale sia indicativo che prescrittivo, definisce i criteri e le regole derivate dai principi costituzionali per regolare in testi tematici le attività e le situazioni lasciando spazio alla regolazione attuativa di competenza del Governo e alla legislazione locale delle Regioni e dei Comuni.

La legislazione che riduce le prerogative legislative degli organi legislativi delle articolazioni dello stato e le prerogative della regolazione del Governo viene respinta dal Presidente dello Stato in concorso con il Parlamento Deliberante

Le leggi hanno valore solo dopo la promulgazione del Presidente dello Stato se non diversamente indicato dalle stesse

i Trattati Internazionali riconosciuti nella Legge dello Stato


i trattati internazionali riconosciuti da una legge dello stato divengono anch’essi legge immediatamente al riconoscimento ma devono essere inseriti nei testi unici per la parte di pertinenza. Nessuna norma contenuta in un trattato internazionale può violare i principi costituzionali, qualora ciò si rilevasse in seguito alla firma renderebbe nulla la firma per la parte non accettabile e rende libera la controparte se accettare il trattato così modificato.

La Corte Costituzionale è responsabile dell’ammissibilità dei trattati internazionali da approvare.

il Regolamento dello Stato


Il regolamento è costituito dalle leggi applicative di competenza del Governo che regola in forza delle leggi e delle indicazioni e criteri di legge.

Il regolamento può essere prodotto e modificato dal Governo e presentato al Parlamento Legislatore che lo può modificare in parte o annullare con un voto contrario qualificato nei due terzi.

Il Presidente dello Stato può rimandare in discussione del Governo il testo presentato per una modifica nella forma o per violazione dei principi costituzionali o di legge.

Le regole sono valide solo dopo la promulgazione del Presidente dello Stato se non diversamente indicato dalle stesse

le Leggi Regionali


sono equivalenti alle Leggi dello Stato ma prodotte a livello regionale esse sono subordinate alle leggi e regolamenti di ordine statale e sono annullabili dal Presidente dello Stato per la parte in contrasto valutata in concorso con il Parlamento Giudicante.

Le Leggi regionali sono valide solo dopo la promulgazione del Presidente della Regione se non diversamente indicato dalle stesse

 

i Regolamenti Regionali


sono equivalenti ai regolamenti dello Stato ma prodotte a livello regionale esse sono subordinate alle leggi e regolamenti di ordine statale e sono annullabili dal Presidente dello Stato per la parte in contrasto valutata in concorso con il Parlamento Giudicante

I Regolamenti Regionali sono validi solo dopo la promulgazione del Presidente della Regione se non diversamente indicato dalle stesse

le Leggi Comunali


sono equivalenti alle Leggi dello Stato ma prodotte a livello Comunale esse sono subordinate alle leggi e regolamenti di ordine statale e Regionale e sono annullabili dal Presidente della Regione per la parte in contrasto valutata in concorso con il Parlamento Giudicante.

Le Leggi Comunali sono valide solo dopo la promulgazione del Presidente del Comune se non diversamente indicato dalle stesse

i Regolamenti Comunali


sono equivalenti alle Leggi dello Stato ma prodotte a livello Comunale esse sono subordinate alle leggi e regolamenti di ordine statale e Regionale e sono annullabili dal Presidente della Regione per la parte in contrasto valutata in concorso con il Parlamento Giudicante.

I Regolamenti Comunali sono validi solo dopo la promulgazione del Presidente del Comune se non diversamente indicato dalle stesse

i Codici di autoregolamentazione, gli statuti,  gli usi e i costumi.


Sono le ultime fonti di legge la dove attingere quando tutti i livelli di legge istituzionali lasciano lo spazio per una regolazione autonoma e spontanea.

 
PENSIERI ISTANTANEI
La legge prescrittiva si ispira alla legge di principio
La legge astratta e la generale è tradotta nel regolamento applicabile e procedurale
 
Antonio CAMPO 2012
 

 

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