LA NUOVA FORMA DELLA LEGGE
Nello stato Democratico, “La Legge”, sembra predominare
su tutti sovrana e, su tutti applicata egualmente, sembra che solo
l’elettorato, tramite i propri rappresentanti legislatori, possa modificarla. Ma
se la legge deve impedire l’arbitrio chi impedisce di fare leggi arbitrarie a
chi ha il potere di farle? Certamente la volontà dei molti può essere resa facilmente
arbitraria e manipolabile. Solo la rispondenza a chiari principi, da tutti
condivisi, e un organo tecnico che a tali principi è stato educato può essere
argine all’arbitrio. Tale organo deve essere tenuto molto distante dalla
politica.
In democrazia devono predominare, nell’ordine, prima i
principi poi la legge uguale per tutti poi la volontà della maggioranza nel
rispetto della libertà delle minoranze
Se in democrazia predomina la forma della legge ci si può
trovare a dover rispettare una forma che quando pensata non poteva considerare
tutti i casi per cui quella forma, in casi concreti, genera un risultato
coercitivo diverso dall’intenzione e in alcuni casi inaccettabile
all’intenzione del legislatore.
Se in democrazia predomina la forza dei numeri della
maggioranza ci troviamo in una dittatura della volontà maggioritaria in cui la
legge può essere utilizzata come un bastone sulle minoranze
In democrazia, nonostante la pluralità di opinioni e
l’abbondanza di persone poco virtuose, la virtù ovvero i principi ideali a cui
attenersi, è facilmente riconosciuta da
tutti. Spesso non si è virtuosi ma pur non essendo coerenti con i principi
ideali riconosciuti si sa cosa richieda la virtù e quindi è più semplice
convenire su cosa sarebbe l’ideale al quale tendere e dal quale distaccarsi
solo per estrema necessità.
La Legge Costituzionale scritta solo sull’enunciazione di principi e d’intenzioni
Nell’affermare che la Legge Costituzionale debba essere scritta
SOLO sull’enunciazione di principi e d’intenzioni, si pone l’obbiettivo di
ottenere una carta costituzionale snella, memorizzabile, tesa a trovare il
punto di equilibrio tra principi antitetici in modo tale che le leggi che ne
scaturiscono non possano essere solo vuoti formalismi o furbi stravolgimenti di
senso delle intenzioni.
La legge base di un popolo deve essere scritta nella
coscienza di ogni suo componente e facilmente ricordata.
La prima parte della costituzione italiana è un ottimo
esempio di tale concezione mentre la parte che descrive il funzionamento dello
stato cristallizza i principi ispiratori in una struttura istituzionale che li
dovrebbe incarnare ma i principi non sono espressi sono sottesi. La storia dimostra
che qualsiasi struttura adottata viene col tempo resa inefficace allo scopo
originario ed inattuabile.
Tale corpo di principi e d’intenzioni deve avere
un’autonomia assoluta dalle altre leggi e deve poter essere modificata con una
procedura che comporti una doppia lettura concorde avvenuta tra due diverse sedi
legislative statali e una ulteriore doppia approvazione referendaria degli
elettori data nei primi due rinnovi dei legislatori utili..
La legge Costituzionale è prodotta inizialmente dall’assemblea
Costituzionale e può essere modificata dal Parlamento Regolatore e dal Parlamento
Legislatore con approvazione finale di due referendum approvativi di tutti gli
elettori solo se ne amplia i principi o ne precisa i punti d’equilibrio
risultati incerti nell’interpretazione a tal fine la forma della modifica deve
essere approvata dalla Corte Costituzionale
Il Regolamento Costituzionale stabilisce i dettagli del funzionamento delle istituzioni pubbliche
il Regolamento Costituzionale, che coincide con la seconda
parte della costituzione e dettaglia la forma istituzionale assunta dai
principi della prima parte, descrive la costruzione formale del funzionamento
dello stato in attuazione dei principi enunciati nella legge Costituzionale e
delle esigenze storiche contingenti.
In tale corpo di leggi vengono specificati gli organi
dello stato nel dettaglio delle funzioni, delle interazioni con gli altri
organi istituzionali e tutte le relative regole aventi forza di legge base.
Vengono specificati i limiti dell’azione dello stato e i vincoli per la
legittimità della stessa.
Il Regolamento Costituzionale è prodotto inizialmente
dall’assemblea Costituzionale e può essere modificata dal Parlamento Regolatore
e dal Parlamento Legislatore con approvazione finale di due referendum
approvativi di tutti gli elettori in tutte le sue parti a tal fine la forma
della modifica deve essere approvata dalla Corte Costituzionale
Le leggi costituzionali hanno valore solo dopo la
promulgazione del Presidente dello Stato se non diversamente indicato dalle
stesse
le Leggi Regolative della politica
questo corpo di leggi è prodotto dal Parlamento
Regolatore, un istituto legislativo temporaneo composto da elettori comuni
senza incarichi politici o amministrativi pubblici, con il dichiarato obbiettivo
di mettere la museruola alla cattiva politica ovvero a tutte quelle
degenerazioni che possono indurre gli oligarchi della politica a favorire se
stessi oltre l’opportuno.
In tale regolamento il Parlamento Regolatore stabilisce il
finanziamento pubblico della politica e la sua distribuzione a i soggetti che
ne hanno titolo. Stabilisce le modalità e i limiti del finanziamento di
soggetti privati alla politica. Stabilisce i soggetti verificatori della
corretta formazione del finanziamento e i soggetti verificatori del corretto
utilizzo. Stabilisce i vincoli al cumulo di cariche pubbliche e le loro
compatibilità. Stabilisce le incompatibilità che escludono elettori al
ricoprire una carica pubblica politica o dirigenziale. Stabilisce la durata
massima dei mandati e rinnovi degli stessi ad una persona o a un soggetto
politico. Stabilisce il periodo minimo di decantazione da una carica politica
amministrativa pubblica prima dell’assunzione di un’altra carica pubblica ad un
elettore. Stabilisce le procedure di voto e di selezione dei candidati.
Stabilisce i criteri con cui devono essere discusse e portate a conclusione le
proposte di legge di iniziativa popolare o deliberate dai parlamenti
deliberativi. Stabilisce le regole relative alla costituzione e gestione di
partiti, sindacati, associazioni culturali con finalità politiche, movimenti
politici. Stabilisce modifiche da apportare alle leggi vigenti che hanno
pertinenza con i conflitti d’interesse della politica.
Il limite alla regolazione del Parlamento Regolatore è
dato dalla Corte Costituzionale e dal Presidente dello Stato che annullano le
parti di legge in contrasto con i principi della legge costituzionale e delle
forme stabilite dal regolamento Costituzionale
Le leggi regolative hanno valore solo dopo la
promulgazione del Presidente dello Stato se non diversamente indicato dalle
stesse
la Legge Statale
la Legge dello Stato è prodotta dal Parlamento
Legislatore Statale, essa ha carattere generale sia indicativo che prescrittivo,
definisce i criteri e le regole derivate dai principi costituzionali per regolare
in testi tematici le attività e le situazioni lasciando spazio alla regolazione
attuativa di competenza del Governo e alla legislazione locale delle Regioni e
dei Comuni.
La legislazione che riduce le prerogative legislative
degli organi legislativi delle articolazioni dello stato e le prerogative della
regolazione del Governo viene respinta dal Presidente dello Stato in concorso
con il Parlamento Deliberante
Le leggi hanno valore solo dopo la promulgazione del
Presidente dello Stato se non diversamente indicato dalle stesse
i Trattati Internazionali riconosciuti nella Legge dello Stato
i trattati internazionali riconosciuti da una legge dello
stato divengono anch’essi legge immediatamente al riconoscimento ma devono
essere inseriti nei testi unici per la parte di pertinenza. Nessuna norma
contenuta in un trattato internazionale può violare i principi costituzionali,
qualora ciò si rilevasse in seguito alla firma renderebbe nulla la firma per la
parte non accettabile e rende libera la controparte se accettare il trattato
così modificato.
La Corte Costituzionale è responsabile dell’ammissibilità
dei trattati internazionali da approvare.
il Regolamento dello Stato
Il regolamento è costituito dalle leggi applicative di
competenza del Governo che regola in forza delle leggi e delle indicazioni e
criteri di legge.
Il regolamento può essere prodotto e modificato dal
Governo e presentato al Parlamento Legislatore che lo può modificare in parte o
annullare con un voto contrario qualificato nei due terzi.
Il Presidente dello Stato può rimandare in discussione
del Governo il testo presentato per una modifica nella forma o per violazione
dei principi costituzionali o di legge.
Le regole sono valide solo dopo la promulgazione del
Presidente dello Stato se non diversamente indicato dalle stesse
le Leggi Regionali
sono equivalenti alle Leggi dello Stato ma prodotte a
livello regionale esse sono subordinate alle leggi e regolamenti di ordine
statale e sono annullabili dal Presidente dello Stato per la parte in contrasto
valutata in concorso con il Parlamento Giudicante.
Le Leggi regionali sono valide solo dopo la promulgazione
del Presidente della Regione se non diversamente indicato dalle stesse
i Regolamenti Regionali
sono equivalenti ai regolamenti dello Stato ma prodotte a
livello regionale esse sono subordinate alle leggi e regolamenti di ordine
statale e sono annullabili dal Presidente dello Stato per la parte in contrasto
valutata in concorso con il Parlamento Giudicante
I Regolamenti Regionali sono validi solo dopo la
promulgazione del Presidente della Regione se non diversamente indicato dalle
stesse
le Leggi Comunali
sono equivalenti alle Leggi dello Stato ma prodotte a
livello Comunale esse sono subordinate alle leggi e regolamenti di ordine
statale e Regionale e sono annullabili dal Presidente della Regione per la
parte in contrasto valutata in concorso con il Parlamento Giudicante.
Le Leggi Comunali sono valide solo dopo la promulgazione
del Presidente del Comune se non diversamente indicato dalle stesse
i Regolamenti Comunali
sono equivalenti alle Leggi dello Stato ma prodotte a
livello Comunale esse sono subordinate alle leggi e regolamenti di ordine
statale e Regionale e sono annullabili dal Presidente della Regione per la
parte in contrasto valutata in concorso con il Parlamento Giudicante.
I Regolamenti Comunali sono validi solo dopo la
promulgazione del Presidente del Comune se non diversamente indicato dalle
stesse
i Codici di autoregolamentazione, gli statuti, gli usi e i costumi.
Sono le ultime fonti di legge la dove attingere quando
tutti i livelli di legge istituzionali lasciano lo spazio per una regolazione
autonoma e spontanea.
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PENSIERI ISTANTANEI
La
legge prescrittiva si ispira alla legge di principio
La legge astratta e la generale è tradotta
nel regolamento applicabile e procedurale
Antonio
CAMPO 2012
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