domenica 4 novembre 2012

CONCEPT PER UNA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA TRAMITE INTERNET


CONCEPT PER UNA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA TRAMITE INTERNET


(LEGISLAZIONE CONSULTIVA)


L’obiettivo è creare un accesso diretto alle sedi legislative degli elettori comuni in cui le leggi di iniziativa popolare divengano una costante e non un a eccezione e dare agli elettori una maggiore influenza sul controllo dell’agenda politica.

Al fianco dei referendum abrogativi o approvativi che si “devono” tenere tassativamente in occasione delle elezioni dei legislatori (per evitare ulteriori e immotivate spese di consultazione popolare). E in aggiunta alla possibilità di presentare una legge di iniziativa popolare ottenuta per raccolta di firme si vuole definire uno strumento di partecipazione politica che attenui la delega degli elettori della loro sovranità legislativa ai legislatori eletti (delega data più per necessità pratica che per rispondenza ad un ideale desiderabile)

Utilizzando internet viene data una sede istituzionale agli elettori comuni in modo che questi possano:

·         far giungere alla sede legislativa corrispondente al proprio livello amministrativo delle proposte di legge democraticamente dibattute, compiutamente definite in funzione del consenso ottenuto dai partecipanti al dibattito, formalmente corrette e sostenute da un esponente accreditato dall’assemblea consultiva per essere presentate, con diritto di parola,  alla discussione della sede legislativa istituzionale;

·         sviluppare nei cittadini comuni la convinzione della possibilità senza vincoli e di facile accesso di inserirsi nei processi legislativi pur non essendo tra gli eletti o nelle funzioni dirigenziali;

·         determinare alcuni temi dell’agenda politica in sede legislativa definendo il tema da porre in dibattimento nella assemblea consultiva;

·         permettere una sede di dibattito politico e d’informazione di tutti gli elettori che svolga le funzioni di:

o   creare una sede in cui possa essere sviscerato ogni aspetto con correttezza d’informazione fruibile da ogni persona in quanto le affermazioni non corrette vengono segnalate come tali da una agenzia di correttezza;

o   svolgere una funzione di termometro politico sugli eletti alla funzione legislativa e sui fiduciari della funzione di governo;

o   selezionare e far conoscere una nuova classe politica potenziale;

o   indicare gli orientamenti della popolazione più attenta ai temi politici nelle singole tematiche e che venga stabilito in percentuale anche il livello d’interesse di un tema e delle proposte in agenda in base al numero dei partecipanti al dibattito;

vi sono essenzialmente tre modelli sperimentali a cui ispirarsi

·         i bilanci partecipativi nati dall’esperienza di Porto Alegre,

·         il dibattito pubblico alla francese istituzionalizzato con la legge Barnier del 1995 (campione di soggetti politici e cittadini)

·         i sondaggi deliberativi proposti da James Fishkin (campione a sorteggio)

Fonte: Luigi Bobbio in “Democrazia e nuove forme di partecipazione” in M. Bovero e V. Pazè (a cura di), Come sta la democrazia?, Roma-Bari, Laterza, pp. 46-62.

Sono magistralmente descritte le tre forme di Democrazia partecipativa indicate.

IMMAGINIAMO …

Immaginiamo un portale gestito dalle sedi legislative di ogni articolazione dello stato che permetta la partecipazione politica, come elaborazione di pensiero e produzione di proposte di legge d’indirizzo a partecipazione diretta popolare.

In questa ipotesi vi sono i seguenti attori:

·         un moderatore di legislazione consultiva;

·         un’agenzia dei moderatori di legislazione consultiva;

·         un’agenzia di correttezza informativa;

·         un team di esperti della tematica scelta che rispondono alle domande e illustrano gli aspetti tecnici del tema trattato

·         la camera di legislazione consultiva;

·         la camera di legislazione consultiva dei 9;

Immaginiamolo come una sede legislativa consultiva on-line finanziata dal livello legislativo corrispondente che assicura la gestione del software per lo svolgimento dell’attività e dell’assistenza tecnica per il suo corretto funzionamento. (ad esempio il comune di Modena finanzia un portale di “legislazione consultiva” per il suo consiglio comunale). Essenzialmente il software e le procedure devono permettere l’accesso a tutti gli elettori che lo desiderano e ne devono garantire la genuinità dell’intervento sia in termini di proposta che di voto di consenso. Non vi può essere censura ne incriminazione per le opinioni espresse in tale sede ma può essere oscurato il materiale non corretto. Per oscurato si intende che la sua visione è vincolata solo dall’accettazione di consultazione di materiale dichiarato non corretto da qualsiasi internauta.

Un moderatore, indicato a turno da un’agenzia di moderatori, apre il dibattito legislativo consultivo;

la partecipazione è libera a tutti (unica precondizione la certezza della identità di chi interviene) e l’utilizzo di sistemi che garantiscano (costantemente) la genuinità della fonte;

l’identità di chi propone materiali è certa e pubblica mentre chi si limita a dare il voto di consenso rimane anonimo;

l’aggiornamento dei consensi attivi sulle proposte si ha ogni ora;

si può entrare nella sede dibattimentale come proponente o come sostenitore in qualsiasi momento;

ad ogni persona corrisponde un solo voto di consenso che può essere dato o ritirato a qualunque proposta o mozione;

vi sono degli interventi al dibattito in modalità liberale con testi, immagini o materiali audio video senza censura preventiva (vengono oscurati i materiali non corretti dal moderatore su segnalazione di un qualsiasi partecipante ma possono essere visionati da chiunque accetta la natura non corretta rilevata nei materiali oscurati, e viene attivata la consultazione della segnalazione e dell’eventuale dibattito sulla segnalazione);

il moderatore può non oscurare materiale segnalato come non corretto ma al materiale viene evidenziata la presenza di segnalazione e l’eventuale dibattito sulla segnalazione visualizzabile da chiunque ne attivi la visualizzazione;

per tre giorni vengono proposti da chiunque il tema da affrontare con proposte di legge o semplici indicazioni di problematiche. Al termine dei tre giorni di proposte la tematica o la mozione più sostenuta diviene il tema dei tre mesi successivi dell’assemblea consultiva;

inizialmente non vi sono rappresentanti a priori ma dopo un dibattito di un mese si individuano i 9 proponenti più sostenuti e questi dibattono fra loro nella camera consultiva dei 9 con apporti dalla camera consultiva originaria e possibilità di consenso alle mozioni espresse da parte di qualsiasi elettore di quel livello istituzionale;

il moderatore può essere sostituito su richiesta della maggioranza dei due terzi dei partecipanti con un altro moderatore disponibile;

tra i compiti del moderatore:

vi è la facoltà di oscurare gli insulti e le parti volgari nei materiali proposti

organizzare il materiale proposto creando collegamenti di dibattito tra gli interventi, collegamenti di area di pensiero, collegamenti di classifica di consenso e il suo andamento storico

dal trentesimo giorno di discussione portare gli interventi dell’assemblea legislativa consultiva originaria nell’assemblea dei 9;

dal sessantesimo giorno pone a votazione un testo di legge con modalità equivalenti alla produzione di una legge nelle sedi legislative ordinarie;

i 9 possono contattare i propri sostenitori in aree di dibattito pubbliche ma riservate ai sostenitori della loro mozione;

i 9 possono sostenere la stessa mozione o raggrupparsi in sostenitori di mozioni condivise;

non possono tenersi più di 3 assemblee tematiche alla volta in ogni articolazione legislativa dello stato e non si può trattare un tema per meno di tre mesi;

chiunque dei partecipanti esprime una propria mozione o può commentare le mozioni altrui, può sostenere mozioni o emendamenti proposti da altri partecipanti e tale attività viene tracciata;

dopo un mese di dibattito i 9 proponenti di mozioni più sostenute divengono rappresentanti titolari dell’assemblea consultiva ristretta

possono dibattere per un altro mese le proprie tesi;

vengono sostenuti dagli altri partecipanti dell’assemblea consultiva d’origine

a cura del mediatore possono intervenire nel dibattito dei 9 con interventi di sintesi di quanto detto nell’assemblea originale che continua a dibattere sulle tesi dei 9;

dopo il terzo mese la mozione più sostenuta predominante viene proposta come disegno di legge all’assemblea legislativa di riferimento perorata con diritto di parola ma non di voto dal sostenitore della mozione che ha ricevuto più consenso.

L’assemblea legislativa deve esaminarla e se ne respinge la messa nell’ordine del giorno si attiva la richiesta pubblica di sostegno con  televoto certificato se il 30% degli elettori iscritti appoggia la discussione  la proposta di legge popolare deve essere discussa.

 

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