CONCEPT PER UNA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA TRAMITE INTERNET
(LEGISLAZIONE CONSULTIVA)
L’obiettivo è creare un accesso diretto alle sedi
legislative degli elettori comuni in cui le leggi di iniziativa popolare
divengano una costante e non un a eccezione e dare agli elettori una maggiore
influenza sul controllo dell’agenda politica.
Al fianco dei referendum abrogativi o approvativi che si
“devono” tenere tassativamente in occasione delle elezioni dei legislatori (per
evitare ulteriori e immotivate spese di consultazione popolare). E in aggiunta
alla possibilità di presentare una legge di iniziativa popolare ottenuta per
raccolta di firme si vuole definire uno strumento di partecipazione politica
che attenui la delega degli elettori della loro sovranità legislativa ai
legislatori eletti (delega data più per necessità pratica che per rispondenza
ad un ideale desiderabile)
Utilizzando internet viene data una sede istituzionale
agli elettori comuni in modo che questi possano:
·
far giungere alla sede legislativa
corrispondente al proprio livello amministrativo delle proposte di legge
democraticamente dibattute, compiutamente definite in funzione del consenso
ottenuto dai partecipanti al dibattito, formalmente corrette e sostenute da un
esponente accreditato dall’assemblea consultiva per essere presentate, con
diritto di parola, alla discussione
della sede legislativa istituzionale;
·
sviluppare nei cittadini comuni la convinzione
della possibilità senza vincoli e di facile accesso di inserirsi nei processi
legislativi pur non essendo tra gli eletti o nelle funzioni dirigenziali;
·
determinare alcuni temi dell’agenda politica in
sede legislativa definendo il tema da porre in dibattimento nella assemblea
consultiva;
·
permettere una sede di dibattito politico e
d’informazione di tutti gli elettori che svolga le funzioni di:
o
creare una sede in cui possa essere sviscerato
ogni aspetto con correttezza d’informazione fruibile da ogni persona in quanto
le affermazioni non corrette vengono segnalate come tali da una agenzia di
correttezza;
o
svolgere una funzione di termometro politico
sugli eletti alla funzione legislativa e sui fiduciari della funzione di
governo;
o
selezionare e far conoscere una nuova classe politica
potenziale;
o
indicare gli orientamenti della popolazione più
attenta ai temi politici nelle singole tematiche e che venga stabilito in
percentuale anche il livello d’interesse di un tema e delle proposte in agenda
in base al numero dei partecipanti al dibattito;
vi sono essenzialmente tre modelli sperimentali a cui
ispirarsi
·
i bilanci partecipativi nati dall’esperienza di
Porto Alegre,
·
il dibattito pubblico alla francese
istituzionalizzato con la legge Barnier del 1995 (campione di soggetti politici
e cittadini)
·
i sondaggi deliberativi proposti da James
Fishkin (campione a sorteggio)
Fonte: Luigi Bobbio in “Democrazia e nuove forme di partecipazione” in
M. Bovero e V. Pazè (a cura di), Come sta la democrazia?, Roma-Bari, Laterza,
pp. 46-62.
Sono magistralmente descritte le tre forme di Democrazia partecipativa
indicate.
IMMAGINIAMO …
Immaginiamo un portale gestito dalle sedi legislative di
ogni articolazione dello stato che permetta la partecipazione politica, come
elaborazione di pensiero e produzione di proposte di legge d’indirizzo a
partecipazione diretta popolare.
In questa ipotesi vi sono i seguenti attori:
·
un moderatore di legislazione consultiva;
·
un’agenzia dei moderatori di legislazione
consultiva;
·
un’agenzia di correttezza informativa;
·
un team di esperti della tematica scelta che
rispondono alle domande e illustrano gli aspetti tecnici del tema trattato
·
la camera di legislazione consultiva;
·
la camera di legislazione consultiva dei 9;
Immaginiamolo come una sede legislativa consultiva
on-line finanziata dal livello legislativo corrispondente che assicura la
gestione del software per lo svolgimento dell’attività e dell’assistenza
tecnica per il suo corretto funzionamento. (ad esempio il comune di Modena
finanzia un portale di “legislazione consultiva” per il suo consiglio
comunale). Essenzialmente il software e le procedure devono permettere
l’accesso a tutti gli elettori che lo desiderano e ne devono garantire la
genuinità dell’intervento sia in termini di proposta che di voto di consenso.
Non vi può essere censura ne incriminazione per le opinioni espresse in tale
sede ma può essere oscurato il materiale non corretto. Per oscurato si intende
che la sua visione è vincolata solo dall’accettazione di consultazione di
materiale dichiarato non corretto da qualsiasi internauta.
Un moderatore, indicato a turno da un’agenzia di
moderatori, apre il dibattito legislativo consultivo;
la partecipazione è libera a tutti (unica precondizione
la certezza della identità di chi interviene) e l’utilizzo di sistemi che
garantiscano (costantemente) la genuinità della fonte;
l’identità di chi propone materiali è certa e pubblica
mentre chi si limita a dare il voto di consenso rimane anonimo;
l’aggiornamento dei consensi attivi sulle proposte si ha
ogni ora;
si può entrare nella sede dibattimentale come proponente
o come sostenitore in qualsiasi momento;
ad ogni persona corrisponde un solo voto di consenso che
può essere dato o ritirato a qualunque proposta o mozione;
vi sono degli interventi al dibattito in modalità liberale
con testi, immagini o materiali audio video senza censura preventiva (vengono
oscurati i materiali non corretti dal moderatore su segnalazione di un
qualsiasi partecipante ma possono essere visionati da chiunque accetta la
natura non corretta rilevata nei materiali oscurati, e viene attivata la
consultazione della segnalazione e dell’eventuale dibattito sulla
segnalazione);
il moderatore può non oscurare materiale segnalato come
non corretto ma al materiale viene evidenziata la presenza di segnalazione e
l’eventuale dibattito sulla segnalazione visualizzabile da chiunque ne attivi
la visualizzazione;
per tre giorni vengono proposti da chiunque il tema da
affrontare con proposte di legge o semplici indicazioni di problematiche. Al
termine dei tre giorni di proposte la tematica o la mozione più sostenuta
diviene il tema dei tre mesi successivi dell’assemblea consultiva;
inizialmente non vi sono rappresentanti a priori ma dopo
un dibattito di un mese si individuano i 9 proponenti più sostenuti e questi
dibattono fra loro nella camera consultiva dei 9 con apporti dalla camera
consultiva originaria e possibilità di consenso alle mozioni espresse da parte
di qualsiasi elettore di quel livello istituzionale;
il moderatore può essere sostituito su richiesta della
maggioranza dei due terzi dei partecipanti con un altro moderatore disponibile;
tra i compiti del moderatore:
vi è la facoltà di oscurare gli insulti e le parti
volgari nei materiali proposti
organizzare il materiale proposto creando collegamenti di
dibattito tra gli interventi, collegamenti di area di pensiero, collegamenti di
classifica di consenso e il suo andamento storico
dal trentesimo giorno di discussione portare gli
interventi dell’assemblea legislativa consultiva originaria nell’assemblea dei
9;
dal sessantesimo giorno pone a votazione un testo di
legge con modalità equivalenti alla produzione di una legge nelle sedi
legislative ordinarie;
i 9 possono contattare i propri sostenitori in aree di
dibattito pubbliche ma riservate ai sostenitori della loro mozione;
i 9 possono sostenere la stessa mozione o raggrupparsi in
sostenitori di mozioni condivise;
non possono tenersi più di 3 assemblee tematiche alla
volta in ogni articolazione legislativa dello stato e non si può trattare un
tema per meno di tre mesi;
chiunque dei partecipanti esprime una propria mozione o
può commentare le mozioni altrui, può sostenere mozioni o emendamenti proposti
da altri partecipanti e tale attività viene tracciata;
dopo un mese di dibattito i 9 proponenti di mozioni più
sostenute divengono rappresentanti titolari dell’assemblea consultiva ristretta
possono dibattere per un altro mese le proprie tesi;
vengono sostenuti dagli altri partecipanti dell’assemblea
consultiva d’origine
a cura del mediatore possono intervenire nel dibattito
dei 9 con interventi di sintesi di quanto detto nell’assemblea originale che
continua a dibattere sulle tesi dei 9;
dopo il terzo mese la mozione più sostenuta predominante
viene proposta come disegno di legge all’assemblea legislativa di riferimento
perorata con diritto di parola ma non di voto dal sostenitore della mozione che
ha ricevuto più consenso.
L’assemblea legislativa deve esaminarla e se ne respinge
la messa nell’ordine del giorno si attiva la richiesta pubblica di sostegno
con televoto certificato se il 30% degli
elettori iscritti appoggia la discussione
la proposta di legge popolare deve essere discussa.
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