La LEGISLAZIONE REFERENDARIA
Il referendum è la partecipazione diretta dell’elettore
che può determinare un indirizzo però ha una serie di limitazioni di cui
prendere atto e massimizzarne gli effetti positivi dell’utilizzo.
Il costo organizzativo si riduce se tassativamente
accorpato ogni due anni alle elezioni politiche; il quorum del 20% garantisce
la dissuasione di astensioni tattiche dal voto per chi teme di essere messo in
minoranza ma spera di sommare il proprio astensionismo all’astensionismo
fisiologico per annullare il valore indicativo o prescrittivo del quesito; le
leggi alle quali si può applicare la formula referendaria devono essere
semplici da poter dire un si o un no, quindi possono essere approvative,
abrogative o indicative vincolanti;
·
In concomitanza delle elezioni ogni due anni si
pongono, nel primo turno, i quesiti referendari approvativi, indicativi e
abrogativi:
o
I referendum approvativi si effettuano sulle
leggi approvate dall’assemblea legislativa per tre volte e sulle quali il Capo
dello Stato ha posto il quesito su tutto o su una parte della legge; non si ha
quorum qualificato; la non approvazione della legge modifica la legge con il
testo alternativo proposto dal Capo dello Stato;
o
Il Capo dello Stato può far svolgere referendum
straordinari definendo i quesiti, con quorum del 20% dell’elettorato e con un
periodo di pubblico dibattito di 40 giorni in caso ravvisi la discrepanza tra
una legge e il sentimento popolare.
o
La raccolta di n petizioni certificate sulla
proposta di quesiti referendari, dopo valutazione d’ammissibilità formale del
quesito proposto da parte della corte costituzionale, impone che venga iscritto
il referendum nella prima tornata elettorale utile avendo minimo tre mesi di
tempo per la pubblica informazione e dibattito in caso di ammissibilità;
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