domenica 4 novembre 2012

La LEGISLAZIONE REFERENDARIA


La LEGISLAZIONE REFERENDARIA


Il referendum è la partecipazione diretta dell’elettore che può determinare un indirizzo però ha una serie di limitazioni di cui prendere atto e massimizzarne gli effetti positivi dell’utilizzo.

Il costo organizzativo si riduce se tassativamente accorpato ogni due anni alle elezioni politiche; il quorum del 20% garantisce la dissuasione di astensioni tattiche dal voto per chi teme di essere messo in minoranza ma spera di sommare il proprio astensionismo all’astensionismo fisiologico per annullare il valore indicativo o prescrittivo del quesito; le leggi alle quali si può applicare la formula referendaria devono essere semplici da poter dire un si o un no, quindi possono essere approvative, abrogative o indicative vincolanti;

·         In concomitanza delle elezioni ogni due anni si pongono, nel primo turno, i quesiti referendari approvativi, indicativi e abrogativi:

o   I referendum approvativi si effettuano sulle leggi approvate dall’assemblea legislativa per tre volte e sulle quali il Capo dello Stato ha posto il quesito su tutto o su una parte della legge; non si ha quorum qualificato; la non approvazione della legge modifica la legge con il testo alternativo proposto dal Capo dello Stato;

o   Il Capo dello Stato può far svolgere referendum straordinari definendo i quesiti, con quorum del 20% dell’elettorato e con un periodo di pubblico dibattito di 40 giorni in caso ravvisi la discrepanza tra una legge e il sentimento popolare.

o   La raccolta di n petizioni certificate sulla proposta di quesiti referendari, dopo valutazione d’ammissibilità formale del quesito proposto da parte della corte costituzionale, impone che venga iscritto il referendum nella prima tornata elettorale utile avendo minimo tre mesi di tempo per la pubblica informazione e dibattito in caso di ammissibilità;

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