IN SINTESI UN’IPOTESI DI RINNOVO DEGLI STRUMENTI DEMOCRATICI
Visto che siamo a livello di immaginazione, lascio che
l’immaginazione non si preoccupi della sua realizzabilità politica quanto della
realizzabilità plausibile e della sua utilità e necessità funzionale, voglio
immaginare non solo una modifica del sistema istituzionale politico centrale
dello stato quanto di tutto il sistema istituzionale e amen!
Quindi vi invito di sospendere per un momento la critica
politica e dando credito alla possibilità attivare la critica alla coerenza di
quanto ipotizzato.
LA
FUNZIONE LEGISLATIVA
Il Parlamento Legislatore e il Parlamento Regolatore
svolgono la funzione legislativa ma mentre per il Parlamento Regolatore si
immagina solo una sede Nazionale così da saldare nelle regole politiche
l’unitarietà dello Stato per il Parlamento Legislatore sono immaginate sedi per
i tre livelli politico amministrativi dello Stato per permettere la piena
realizzazione della sussidiarietà locale.
·
Parlamento Legislatore Statale
·
Parlamento Legislatore Regionale
·
Parlamento Legislatore Comunale
Livelli legislativi
Per i livelli legislativi si immagina una sussidiarietà
su tre livelli in cui il livello di autonomia locale è il più ampio possibile e
trova il suo limite nella dimensione delle problematiche da affrontare a
livello superiore e la necessaria solidarietà con gli elementi più deboli del
territorio sovraordinato.
·
Una sola assemblea legislativa permanente ad
ogni livello territoriale;
·
Tre livelli territoriali statale; regionale;
comunale;
·
Le assemblee legislative permanenti hanno tre
compiti:
o
avere un pieno controllo politico sul governo al
proprio livello territoriale amministrativo;
o
definire i principi e le leggi quadro al proprio
livello di competenza territoriale e per i livelli sotto ordinati;
o
legiferare con norme di dettaglio e applicative
per il proprio livello territoriale senza comprimere le competenze legislative
di dettaglio dei livelli sotto ordinati;
quindi … ogni assemblea legislativa legifera per il
proprio livello in termini di leggi applicative e per i livelli sotto ordinati
in termini di leggi di principio e di leggi obbiettivo da ottenere ovvero ogni
livello legislativo sotto ordinato. Il legifera nell’ambito della legislazione
sovra ordinata e la legislazione sovra ordinata non entra nella legislazione
locale sempre più di dettaglio e applicativa;
Conflitti di competenze che sorgono vengono risolti con
l’assemblea generale composta da tutti i legislatori eletti sul territorio che
decide sulle competenze caso per caso;
ogni livello territoriale ha una sua autonomia
finanziaria e quindi impositiva;
·
Tre assemblee legislative temporanee di
controllo democratico hanno i seguenti compiti:
o
Stabilire il reddito e i vantaggi connessi alla
propria funzione pubblica della popolazione legislativa al proprio livello
amministrativo;
o
Stabilire il reddito e i vantaggi connessi alla
propria funzione pubblica della popolazione legislativa al superiore livello
amministrativo se vi sono rappresentanze legislative per organismi
internazionali;
Composizione della classe legislativa
Si immagina una legislatura continua ovvero con
sostituzione parziale dei legislatori con frequenza biennale in modo da
assicurare un pronunciamento più frequente degli elettori; una durata di sei
anni per ogni Legislatore che gli permetta di acquisire sufficiente competenza
ed una continuità delle conoscenze assicurate dai due terzi dalla Parlamento
Legislatore che permangono e che devono tenere in conto dell’indicazione data
dall’elettorato con i nuovi legislatori eletti e le indicazioni referendarie
concomitanti all’elezione politica, una rappresentanza nella forza di voto di
ogni Legislatore proporzionale ai voti ricevuti ma non eccedente una
percentuale data, una drastica diminuzione dei rappresentanti e un limite di
mandato per evitare l’inamovibilità, il ripristino del voto di preferenza e
l’istituzione di primarie obbligatorie nella creazione delle liste e nella
trasparenza dei sostenitori dei candidati, la soluzione automatica dei
conflitti d’interesse.
Quindi…
Per i PARLAMENTI LEGISLATIVI PERMANENTI
·
UNIFORMITA’ stessa modalità elettiva a tutti i
livelli;
·
POPOLAZIONE LEGISLATIVA massimo 300 legislatori
per l’assemblea statale (proporzione indicativa Legislatore elettorato
1/500mila); massimo 30 legislatori per l’assemblea regionale e massimo 30
legislatori per l’assemblea comunale (può essere ridotta in proporzione ai
cittadini) si tenga presente che la forza di voto di un Legislatore è data dai
voti attribuitigli quindi il numero complessivo dei legislatori eletti per
tornata elettorale non deve essere comunque inferiore a 5 per non ridurre
eccessivamente la rappresentanza delle diverse opzioni presenti negli elettori
e non superare il numero che ne renderebbe difficile seguire l’attività
politica di ogni Legislatore ed eccessivamente gravoso il costo di attività
dell’organo legislativo in proporzione all’elettorato gestito;
·
DURATA LEGISLATIVA elezione ogni due anni di un
terzo dell’assemblea legislativa … 100 eletti per l’assemblea nazionale, 10 eletti
per l’assemblea regionale e per l’assemblea comunale (durata del mandato di
ogni Legislatore 6 anni) - (per mettere a regime l’elezione di un terzo
dell’assemblea ogni due anni si inizia con eleggere 300 parlamentari il primo
rinnovo utile, altri cento dopo due anni, altri cento dopo altri due anni,
altri cento dopo altri due anni contestualmente alla decadenza dei primi 300
eletti poi a seguire ogni due anni si hanno 100 legislatori che decadono e 100
che li sostituiscono e lo stesso metodo può essere applicato proporzionalmente
con le articolazioni dello stato quali regioni e comuni) - (sono abolite le
provincie e le circoscrizioni) ;
·
LIMITE DI MANDATO ineleggibilità e decadenza degli legislatori dopo due
mandati consecutivi per almeno due anni;
·
CONFLITTO D’INTERESSI incompatibilità e
decadenza automatica ed immediata del Legislatore eletto da ogni altra carica
pubblica o privata (le mancate dimissioni da altro incarico entro tre giorni comportano
il dimissionamento coatto il recupero del controvalore di ogni vantaggio
economico indebitamente fruito e l’annullamento di ogni atto effettuato in regime
di decadenza a giudizio dell’incaricato subentrante);
·
distacco dalla gestione di qualsiasi attività
produttiva rilevante per l’economia della comunità di appartenenza e
affidamento della stessa ad agenzia estranea approvata dalla camera di
controllo sui rappresentanti;
·
RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE ASSOLUTA
legislatori eletti su base nazionale, regionale e comunale con sistema
proporzionale assoluto a doppio turno con indicazione obbligatoria di unica
preferenza nominativa;
·
voto dei legislatori con forza proporzionale ai
voti riconosciuti alla gestione di ogni eletto;
·
tetto massimo di rappresentatività del due per
cento dei voti di tutti gli elettori per ogni eletto;
·
il candidato che in prima votazione riceva un
maggior numero di voti di preferenza all’uno per cento può decidere di
assegnarli alla forza di voto di un altro candidato della stessa tornata
elettorale; i candidati che alla prima tornata elettorale non raggiungono voti
sufficienti ad essere tra gli eletti possono cedere i voti ottenuti per
aumentare i voti dei candidati che non hanno raggiunto l’uno per cento dei voti
totali così da determinarne la partecipazione ai primi 100 candidati con più
voti utili;
·
l’eletto che in seconda votazione riceva un
maggior numero di voti all’uno per cento può decidere di assegnarli alla forza
di voto di un altro eletto della stessa tornata elettorale, i voti dati al
partito vengono ripartiti per tutti i candidati in forza di eleggibilità;
·
in caso di dimissioni o di morte o indegnità i
voti del Legislatore sono ripartiti in automatico tra gli aderenti allo stesso
gruppo parlamentare della stessa tornata elettorale o altrimenti estratto a
sorte tra 5 elettori indicati in busta chiusa dal candidato eletto nel momento
della sua candidatura;
·
CORREZIONE RAPPRESENTATIVA almeno un terzo dei
candidati nelle liste elettorali donne;
Selezione degli eletti alla funzione legislativa
·
TRASPARENZA POLITICA I candidati devono rendere
di pubblico dominio tutte le attività svolte e gli interessi economici ad essi
legati, non possono opporsi o ostacolare ad indagini sulla propria vita
personale, sulle attività d’interesse e sulle persone ad esse vicine (le quali
saranno citate solo per la parte significativa per il rapporto con il
candidato)
·
La dichiarazione del falso nelle dichiarazioni
politiche con evidente volontà di ingannare l’elettorato costituisce una violazione
appurata dalla “corte di trasparenza democratica” e pubblicato come sanzione
morale resa facilmente conoscibile da chiunque ne abbia interesse;
·
DEMOCRATICITA’ DEI SOSTENITORI I candidati
devono poter dimostrare di avere l’appoggio esclusivo e certificato dei propri
sostenitori al proprio livello amministrativo e che questi sono organizzati in
modo democratico per cui il comitato elettorale risulti regolarmente eletto da
un nr minimo di iscritti facilmente verificabile a campione da chiunque ne
abbia interesse. Ogni elettore che accredita se stesso come sostenitore non può
opporre la segretezza della propria posizione di sostegno al candidato, è
precluso al personale militare di ogni ordine e arma, alla magistratura di
accreditarsi come sostenitore. Ogni elettore può accreditarsi come sostenitore
di un solo candidato nel proprio livello amministrativo ma può accreditarsi
come sostenitore di più candidati a livelli amministrativi diversi. L’iscrizione
ad uno o più partiti politici è un fatto riservato ed è libero;
Funzione Legislativa
Per le assemblee legislative permanenti;
·
da la fiducia al Governo in carica o subentrante
(sfiducia costruttiva); fiducia o sfiducia ad ogni singolo membro del Governo (fiducia
selettiva);
·
determina il regolamento dei lavori
parlamentari;
·
stabilisce l’agenda politica;
·
approva il bilancio dello stato;
·
produce le leggi costituzionali con procedura
speciale;
·
produce le leggi ordinarie;
·
nomina i membri delle commissioni specializzate;
·
non può stabilire nessuna legge che riguardi
qualsiasi trattamento economico, i beni e servizi a disposizione della classe legislativa
(tale legislazione è riservata al Parlamento Regolatore)
Modalita’ Legislativa
·
l’assemblea legislativa si riunisce per almeno 1
settimana al mese; per un minimo di 100 riunioni annue
·
il mandato è libero da vincoli, non è
esercitabile delegandolo ad altri ne può essere modificata a discrezione la
quota di voti rappresentati assunta all’inizio del mandato e ai rinnovi
dell’attribuzione del peso di voto;
·
il voto dei legislatori delle leggi è sempre
palese e nominale (anche con televoto); quorum per la validità delle votazioni
dei due terzi dei legislatori contestualmente alla rappresentanza di almeno due
terzi dei voti rappresentati ed almeno un terzo presente in sede parlamentare
durante tutta la discussione;
·
l’assemblea legislativa vota per elezione o
nomina di cariche dello stato con presenza in sede dei nove decimi, voto
segreto in questo caso il voto di ogni eletto vale uno;
·
approva le leggi articolo per articolo e con
voto finale, emendamento per emendamento, dopo intervento di tutti i chiedenti
parola, a maggioranza assoluta, in doppia lettura dello stesso testo di legge;
dopo la prima approvazione il testo di legge viene
consegnato al Capo dello Stato che ne considera la regolarità, comunica ai
legislatori le sue osservazioni e stabilisce il tempo minimo per la seconda
discussione; approvato lo stesso testo di legge in seconda lettura il Capo
dello Stato può promulgarlo o lo può inviare al Parlamento Deliberativo
attivato appositamente. Il testo di legge approvato dal Parlamento Deliberativo
a maggioranza dei due terzi senza modifiche deve essere promulgato dal Capo
dello Stato;
·
ogni Legislatore può presentare un disegno di
legge in qualsiasi assemblea dello stato o può fare interpellanza per ottenere
spiegazione di qualsiasi attività legislativa o amministrativa sul territorio;
·
ogni Legislatore ha un diritto di parola almeno
in proporzione ai voti ricevuti rispetto al tempo totale assegnato alla
trattazione di un disegno di legge e può cedere il proprio tempo di parola ad
altro parlamentare o a soggetti esterni accreditati;
·
ogni Legislatore ha diritto di voto solo nella
propria assemblea e nelle assemblee generali alle quali la propria assemblea
partecipa;
·
nessuna legge può essere approvata se non ha il
parere favorevole per la copertura finanziaria e per la regolarità
costituzionale o per la regolarità con leggi sovra ordinate;
·
leggi riguardanti argomenti diversi devono
essere approvate separatamente e ad integrazione o sostituzioni di leggi sulla
stessa tematica (leggi omnibus sono dichiarate nulle dalla corte costituzionale
entro un anno dalla loro approvazione);
·
nessuna legge può essere retroattiva ne può
essere particolare ovvero scritta in modo che si possa applicare a vantaggio di
determinati soggetti;
·
ogni anno si deve approvare il bilancio e non si
può superare il deficit di bilancio dell’uno per cento del PIL annuo, in caso
ci sia un deficit deve essere prevista una manovra di tagli di spesa e aumento
di tasse che azzeri il deficit nell’anno entrante;
COSTO DELL’ORGANISMO LEGISLATIVO
Il costo della politica è una delle noti più dolenti
nella storia dei popoli, è quella che ha causato più spesso la rivolta contro i
propri governanti. Una delle funzioni riconosciuta ai legislatori oltre a
produrre e modificare leggi è di stabilire il controllo della spesa dello
stato. Prima erano le manie di spesa dei re a dover essere calmierate dai
rappresentanti del popolo adesso sono le loro stesse smanie da dover essere
frenate. I legislatori rappresentanti controllano la spesa del governo però
stabiliscono anche il proprio tenore di vita avendo, ovviamente, avendo qualche
conflitto d’interesse tra il rigore dei conti e la riconoscenza e benevolenza verso
se stessi.
Per assicurare un dignitoso tenore di vita del Legislatore
senza cadere nell’eccesso si PROPONE l’applicazione dei seguenti principi
basati sull’interesse concorrente:
·
il finanziamento base del Legislatore è ricalcolato
ogni mese in base a tre volte il reddito medio dell’80% della popolazione meno
abbiente (si vuole indurre a rendere nell’interesse del Legislatore innalzare
il reddito medio della popolazione, con il quale condivide le fluttuazioni di
potere di spesa e non solo del PIL che può comprendere ricchezze sfacciate a
fronte di una povertà diffusa)
·
il finanziamento funzionale è ricalcolato ogni
mese dividendo il contributo di 1 euro al mese ad elettore della propria
articolazione amministrativa diviso
tutti gli incarichi di nomina politica (compresi gli incarichi di governo) dell’articolazione
amministrativa considerata (si vuole indurre a non creare ulteriori posti
politici con cui dover dividere il totale così formato)
·
lo finanziamento accessorio è basato su
particolari incarichi ricoperti e viene finanziato con quanto recuperato dalla
lotta all’evasione fiscale, alle multe per lo sfruttamento e l’inosservanza
delle leggi sulla sicurezza sul lavoro e ripartito in proporzione a coefficienti
millesimali per gli incarichi previsti (si vuole indurre a rendere conveniente
un’efficace lotta all’evasione, elusione fiscale e all’infortunistica sul
lavoro inducendo anche nel non far proliferare gli incarichi che comportano
oneri)
·
sono esclusi gettoni di presenza o ulteriori
remunerazioni di incarichi o consulenze fornite a qualsiasi titolo dal Legislatore
(lo svolgere un incarico legislativo non è un lavoro da remunerarsi a cottimo,
è un onore svolgerlo e comporta sacrifici non monetizzabili. Chi decide di svolgerlo
deve sapere che questo ha un costo da pagare in prima persona o rinunciarvi)
·
sono esclusi la remunerazione di ulteriori
incarichi o cariche sotto qualsiasi forma anche come rimborso spese (si vuole
impedire il cumulo di cariche politiche o dirigenziali)
·
sono esclusi la fruizione di doppi stipendi
provenienti da contratti con la pubblica amministrazione (si vuole impedire il
cumulo di retribuzioni per cui la retribuzione fruita è quella prevista per
l’incarico ricoperto)
·
tutte le spese di alloggio, vitto, trasporto
gravano senza rimborsi sullo stipendio netto del politico fanno eccezione le
missioni che vengono indicate come tali dal capogruppo parlamentare che fa
fronte con un fondo spese mensile il cui risparmio và per la metà dell’importo
ad aggiungersi allo stipendio accessorio (si vuole indurre a contenere le spese
di rappresentanza piuttosto che aumentarne i fondi)
·
lo stipendio di merito si ottiene ogni due anni
il politico ancora in carica che ha meglio svolto il proprio compito a giudizio
degli elettori viene votato contestualmente alle elezioni e i primi 5 ricevono
un premio dividendo il 5 per cento delle lotterie e giochi dei monopoli di
stato con tutti i vincitori in tutte le articolazioni amministrative dello
stato (si vuole indurre i politici a cercare il consenso della maggioranza di
elettori e a ridurre, dove possibile i posti da legislatore)
·
il personale, i mezzi e le strutture che
permettono il funzionamento delle sedi legislative sono al servizio di tutti i
politici senza distinzione sul loro costo ed efficienza vigila e dispone i
correttivi ogni due anno il Capo dello Stato con avvallo dell’assemblea
legislativa temporanea
Soggetti Legislativi
·
vi sono altri soggetti con diritto di intervento
sui lavori legislativi:
o
il Capo dello Stato (con i vincoli formali)
o
la Corte Costituzionale (con i vincoli
costituzionali)
o
la Corte dei Conti (con i vincoli di bilancio)
o
il Governo (con le proposte di legge)
o
il popolo (proposte di legge popolari;
referendum approvativi; referendum indicativi; referendum abrogativi)
·
hanno diritto di parola nelle assemblee
legislative di tutti i livelli amministrativi, tutti i membri del Governo e
loro rappresentanti accreditati;
·
possono essere ascoltati, su invito di un
capogruppo parlamentare esperti, esponenti di associazioni di cittadini e
personalità nazionali ed estere che possano dare il loro contributo sulla
elaborazione delle leggi in seduta;
·
hanno diritto di parola per un tempo extra ai
lavori parlamentari le persone che il Capo dello Stato indica quali
parlamentari ad onorem (senza diritto di voto approvativo di leggi) durante la
propria carica;
Nessun commento:
Posta un commento