domenica 4 novembre 2012

IN SINTESI UN’IPOTESI DI RINNOVO DEGLI STRUMENTI DEMOCRATICI


IN SINTESI UN’IPOTESI DI RINNOVO DEGLI STRUMENTI DEMOCRATICI


Visto che siamo a livello di immaginazione, lascio che l’immaginazione non si preoccupi della sua realizzabilità politica quanto della realizzabilità plausibile e della sua utilità e necessità funzionale, voglio immaginare non solo una modifica del sistema istituzionale politico centrale dello stato quanto di tutto il sistema istituzionale e amen!

Quindi vi invito di sospendere per un momento la critica politica e dando credito alla possibilità attivare la critica alla coerenza di quanto ipotizzato.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA


Il Parlamento Legislatore e il Parlamento Regolatore svolgono la funzione legislativa ma mentre per il Parlamento Regolatore si immagina solo una sede Nazionale così da saldare nelle regole politiche l’unitarietà dello Stato per il Parlamento Legislatore sono immaginate sedi per i tre livelli politico amministrativi dello Stato per permettere la piena realizzazione della sussidiarietà locale.

·         Parlamento Legislatore Statale

·         Parlamento Legislatore Regionale

·         Parlamento Legislatore Comunale

Livelli legislativi


Per i livelli legislativi si immagina una sussidiarietà su tre livelli in cui il livello di autonomia locale è il più ampio possibile e trova il suo limite nella dimensione delle problematiche da affrontare a livello superiore e la necessaria solidarietà con gli elementi più deboli del territorio sovraordinato.

·         Una sola assemblea legislativa permanente ad ogni livello territoriale;

·         Tre livelli territoriali statale; regionale; comunale;

·         Le assemblee legislative permanenti hanno tre compiti:

o   avere un pieno controllo politico sul governo al proprio livello territoriale amministrativo;

o   definire i principi e le leggi quadro al proprio livello di competenza territoriale e per i livelli sotto ordinati;

o   legiferare con norme di dettaglio e applicative per il proprio livello territoriale senza comprimere le competenze legislative di dettaglio dei livelli sotto ordinati;

quindi … ogni assemblea legislativa legifera per il proprio livello in termini di leggi applicative e per i livelli sotto ordinati in termini di leggi di principio e di leggi obbiettivo da ottenere ovvero ogni livello legislativo sotto ordinato. Il legifera nell’ambito della legislazione sovra ordinata e la legislazione sovra ordinata non entra nella legislazione locale sempre più di dettaglio e applicativa;

Conflitti di competenze che sorgono vengono risolti con l’assemblea generale composta da tutti i legislatori eletti sul territorio che decide sulle competenze caso per caso;

ogni livello territoriale ha una sua autonomia finanziaria e quindi impositiva;

·         Tre assemblee legislative temporanee di controllo democratico hanno i seguenti compiti:

o   Stabilire il reddito e i vantaggi connessi alla propria funzione pubblica della popolazione legislativa al proprio livello amministrativo;

o   Stabilire il reddito e i vantaggi connessi alla propria funzione pubblica della popolazione legislativa al superiore livello amministrativo se vi sono rappresentanze legislative per organismi internazionali;

Composizione della classe legislativa


Si immagina una legislatura continua ovvero con sostituzione parziale dei legislatori con frequenza biennale in modo da assicurare un pronunciamento più frequente degli elettori; una durata di sei anni per ogni Legislatore che gli permetta di acquisire sufficiente competenza ed una continuità delle conoscenze assicurate dai due terzi dalla Parlamento Legislatore che permangono e che devono tenere in conto dell’indicazione data dall’elettorato con i nuovi legislatori eletti e le indicazioni referendarie concomitanti all’elezione politica, una rappresentanza nella forza di voto di ogni Legislatore proporzionale ai voti ricevuti ma non eccedente una percentuale data, una drastica diminuzione dei rappresentanti e un limite di mandato per evitare l’inamovibilità, il ripristino del voto di preferenza e l’istituzione di primarie obbligatorie nella creazione delle liste e nella trasparenza dei sostenitori dei candidati, la soluzione automatica dei conflitti d’interesse.

Quindi…

Per i PARLAMENTI LEGISLATIVI PERMANENTI

·         UNIFORMITA’ stessa modalità elettiva a tutti i livelli;

·         POPOLAZIONE LEGISLATIVA massimo 300 legislatori per l’assemblea statale (proporzione indicativa Legislatore elettorato 1/500mila); massimo 30 legislatori per l’assemblea regionale e massimo 30 legislatori per l’assemblea comunale (può essere ridotta in proporzione ai cittadini) si tenga presente che la forza di voto di un Legislatore è data dai voti attribuitigli quindi il numero complessivo dei legislatori eletti per tornata elettorale non deve essere comunque inferiore a 5 per non ridurre eccessivamente la rappresentanza delle diverse opzioni presenti negli elettori e non superare il numero che ne renderebbe difficile seguire l’attività politica di ogni Legislatore ed eccessivamente gravoso il costo di attività dell’organo legislativo in proporzione all’elettorato gestito;

·         DURATA LEGISLATIVA elezione ogni due anni di un terzo dell’assemblea legislativa … 100 eletti per l’assemblea nazionale, 10 eletti per l’assemblea regionale e per l’assemblea comunale (durata del mandato di ogni Legislatore 6 anni) - (per mettere a regime l’elezione di un terzo dell’assemblea ogni due anni si inizia con eleggere 300 parlamentari il primo rinnovo utile, altri cento dopo due anni, altri cento dopo altri due anni, altri cento dopo altri due anni contestualmente alla decadenza dei primi 300 eletti poi a seguire ogni due anni si hanno 100 legislatori che decadono e 100 che li sostituiscono e lo stesso metodo può essere applicato proporzionalmente con le articolazioni dello stato quali regioni e comuni) - (sono abolite le provincie e le circoscrizioni) ;

·         LIMITE DI MANDATO ineleggibilità  e decadenza degli legislatori dopo due mandati consecutivi per almeno due anni;

·         CONFLITTO D’INTERESSI incompatibilità e decadenza automatica ed immediata del Legislatore eletto da ogni altra carica pubblica o privata (le mancate dimissioni da altro incarico entro tre giorni comportano il dimissionamento coatto il recupero del controvalore di ogni vantaggio economico indebitamente fruito e l’annullamento di ogni atto effettuato in regime di decadenza a giudizio dell’incaricato subentrante);

·         distacco dalla gestione di qualsiasi attività produttiva rilevante per l’economia della comunità di appartenenza e affidamento della stessa ad agenzia estranea approvata dalla camera di controllo sui rappresentanti;

·         RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE ASSOLUTA legislatori eletti su base nazionale, regionale e comunale con sistema proporzionale assoluto a doppio turno con indicazione obbligatoria di unica preferenza nominativa;

·         voto dei legislatori con forza proporzionale ai voti riconosciuti alla gestione di ogni eletto;

·         tetto massimo di rappresentatività del due per cento dei voti di tutti gli elettori per ogni eletto;

·         il candidato che in prima votazione riceva un maggior numero di voti di preferenza all’uno per cento può decidere di assegnarli alla forza di voto di un altro candidato della stessa tornata elettorale; i candidati che alla prima tornata elettorale non raggiungono voti sufficienti ad essere tra gli eletti possono cedere i voti ottenuti per aumentare i voti dei candidati che non hanno raggiunto l’uno per cento dei voti totali così da determinarne la partecipazione ai primi 100 candidati con più voti utili;

·         l’eletto che in seconda votazione riceva un maggior numero di voti all’uno per cento può decidere di assegnarli alla forza di voto di un altro eletto della stessa tornata elettorale, i voti dati al partito vengono ripartiti per tutti i candidati in forza di eleggibilità;

·         in caso di dimissioni o di morte o indegnità i voti del Legislatore sono ripartiti in automatico tra gli aderenti allo stesso gruppo parlamentare della stessa tornata elettorale o altrimenti estratto a sorte tra 5 elettori indicati in busta chiusa dal candidato eletto nel momento della sua candidatura;

·         CORREZIONE RAPPRESENTATIVA almeno un terzo dei candidati nelle liste elettorali donne;

Selezione degli eletti alla funzione legislativa


·         TRASPARENZA POLITICA I candidati devono rendere di pubblico dominio tutte le attività svolte e gli interessi economici ad essi legati, non possono opporsi o ostacolare ad indagini sulla propria vita personale, sulle attività d’interesse e sulle persone ad esse vicine (le quali saranno citate solo per la parte significativa per il rapporto con il candidato)

·         La dichiarazione del falso nelle dichiarazioni politiche con evidente volontà di ingannare l’elettorato costituisce una violazione appurata dalla “corte di trasparenza democratica” e pubblicato come sanzione morale resa facilmente conoscibile da chiunque ne abbia interesse;

·         DEMOCRATICITA’ DEI SOSTENITORI I candidati devono poter dimostrare di avere l’appoggio esclusivo e certificato dei propri sostenitori al proprio livello amministrativo e che questi sono organizzati in modo democratico per cui il comitato elettorale risulti regolarmente eletto da un nr minimo di iscritti facilmente verificabile a campione da chiunque ne abbia interesse. Ogni elettore che accredita se stesso come sostenitore non può opporre la segretezza della propria posizione di sostegno al candidato, è precluso al personale militare di ogni ordine e arma, alla magistratura di accreditarsi come sostenitore. Ogni elettore può accreditarsi come sostenitore di un solo candidato nel proprio livello amministrativo ma può accreditarsi come sostenitore di più candidati a livelli amministrativi diversi. L’iscrizione ad uno o più partiti politici è un fatto riservato ed è libero;

Funzione Legislativa


Per le assemblee legislative permanenti;

·         da la fiducia al Governo in carica o subentrante (sfiducia costruttiva); fiducia o sfiducia ad ogni singolo membro del Governo (fiducia selettiva);

·         determina il regolamento dei lavori parlamentari;

·         stabilisce l’agenda politica;

·         approva il bilancio dello stato;

·         produce le leggi costituzionali con procedura speciale;

·         produce le leggi ordinarie;

·         nomina i membri delle commissioni specializzate;

·         non può stabilire nessuna legge che riguardi qualsiasi trattamento economico, i beni e servizi a disposizione della classe legislativa (tale legislazione è riservata al Parlamento Regolatore)

Modalita’ Legislativa


·         l’assemblea legislativa si riunisce per almeno 1 settimana al mese; per un minimo di 100 riunioni annue

·         il mandato è libero da vincoli, non è esercitabile delegandolo ad altri ne può essere modificata a discrezione la quota di voti rappresentati assunta all’inizio del mandato e ai rinnovi dell’attribuzione del peso di voto;

·         il voto dei legislatori delle leggi è sempre palese e nominale (anche con televoto); quorum per la validità delle votazioni dei due terzi dei legislatori contestualmente alla rappresentanza di almeno due terzi dei voti rappresentati ed almeno un terzo presente in sede parlamentare durante tutta la discussione;

·         l’assemblea legislativa vota per elezione o nomina di cariche dello stato con presenza in sede dei nove decimi, voto segreto in questo caso il voto di ogni eletto vale uno;

·         approva le leggi articolo per articolo e con voto finale, emendamento per emendamento, dopo intervento di tutti i chiedenti parola, a maggioranza assoluta, in doppia lettura dello stesso testo di legge;

dopo la prima approvazione il testo di legge viene consegnato al Capo dello Stato che ne considera la regolarità, comunica ai legislatori le sue osservazioni e stabilisce il tempo minimo per la seconda discussione; approvato lo stesso testo di legge in seconda lettura il Capo dello Stato può promulgarlo o lo può inviare al Parlamento Deliberativo attivato appositamente. Il testo di legge approvato dal Parlamento Deliberativo a maggioranza dei due terzi senza modifiche deve essere promulgato dal Capo dello Stato;

·         ogni Legislatore può presentare un disegno di legge in qualsiasi assemblea dello stato o può fare interpellanza per ottenere spiegazione di qualsiasi attività legislativa o amministrativa sul territorio;

·         ogni Legislatore ha un diritto di parola almeno in proporzione ai voti ricevuti rispetto al tempo totale assegnato alla trattazione di un disegno di legge e può cedere il proprio tempo di parola ad altro parlamentare o a soggetti esterni accreditati;

·         ogni Legislatore ha diritto di voto solo nella propria assemblea e nelle assemblee generali alle quali la propria assemblea partecipa;

·         nessuna legge può essere approvata se non ha il parere favorevole per la copertura finanziaria e per la regolarità costituzionale o per la regolarità con leggi sovra ordinate;

·         leggi riguardanti argomenti diversi devono essere approvate separatamente e ad integrazione o sostituzioni di leggi sulla stessa tematica (leggi omnibus sono dichiarate nulle dalla corte costituzionale entro un anno dalla loro approvazione);

·         nessuna legge può essere retroattiva ne può essere particolare ovvero scritta in modo che si possa applicare a vantaggio di determinati soggetti;

·         ogni anno si deve approvare il bilancio e non si può superare il deficit di bilancio dell’uno per cento del PIL annuo, in caso ci sia un deficit deve essere prevista una manovra di tagli di spesa e aumento di tasse che azzeri il deficit nell’anno entrante;

COSTO DELL’ORGANISMO LEGISLATIVO


Il costo della politica è una delle noti più dolenti nella storia dei popoli, è quella che ha causato più spesso la rivolta contro i propri governanti. Una delle funzioni riconosciuta ai legislatori oltre a produrre e modificare leggi è di stabilire il controllo della spesa dello stato. Prima erano le manie di spesa dei re a dover essere calmierate dai rappresentanti del popolo adesso sono le loro stesse smanie da dover essere frenate. I legislatori rappresentanti controllano la spesa del governo però stabiliscono anche il proprio tenore di vita avendo, ovviamente, avendo qualche conflitto d’interesse tra il rigore dei conti e la riconoscenza e benevolenza verso se stessi.

Per assicurare un dignitoso tenore di vita del Legislatore senza cadere nell’eccesso si PROPONE l’applicazione dei seguenti principi basati sull’interesse concorrente:

·         il finanziamento base del Legislatore è ricalcolato ogni mese in base a tre volte il reddito medio dell’80% della popolazione meno abbiente (si vuole indurre a rendere nell’interesse del Legislatore innalzare il reddito medio della popolazione, con il quale condivide le fluttuazioni di potere di spesa e non solo del PIL che può comprendere ricchezze sfacciate a fronte di una povertà diffusa)

·         il finanziamento funzionale è ricalcolato ogni mese dividendo il contributo di 1 euro al mese ad elettore della propria articolazione amministrativa  diviso tutti gli incarichi di nomina politica (compresi gli incarichi di governo) dell’articolazione amministrativa considerata (si vuole indurre a non creare ulteriori posti politici con cui dover dividere il totale così formato)

·         lo finanziamento accessorio è basato su particolari incarichi ricoperti e viene finanziato con quanto recuperato dalla lotta all’evasione fiscale, alle multe per lo sfruttamento e l’inosservanza delle leggi sulla sicurezza sul lavoro e ripartito in proporzione a coefficienti millesimali per gli incarichi previsti (si vuole indurre a rendere conveniente un’efficace lotta all’evasione, elusione fiscale e all’infortunistica sul lavoro inducendo anche nel non far proliferare gli incarichi che comportano oneri)

·         sono esclusi gettoni di presenza o ulteriori remunerazioni di incarichi o consulenze fornite a qualsiasi titolo dal Legislatore (lo svolgere un incarico legislativo non è un lavoro da remunerarsi a cottimo, è un onore svolgerlo e comporta sacrifici non monetizzabili. Chi decide di svolgerlo deve sapere che questo ha un costo da pagare in prima persona o rinunciarvi)

·         sono esclusi la remunerazione di ulteriori incarichi o cariche sotto qualsiasi forma anche come rimborso spese (si vuole impedire il cumulo di cariche politiche o dirigenziali)

·         sono esclusi la fruizione di doppi stipendi provenienti da contratti con la pubblica amministrazione (si vuole impedire il cumulo di retribuzioni per cui la retribuzione fruita è quella prevista per l’incarico ricoperto)

·         tutte le spese di alloggio, vitto, trasporto gravano senza rimborsi sullo stipendio netto del politico fanno eccezione le missioni che vengono indicate come tali dal capogruppo parlamentare che fa fronte con un fondo spese mensile il cui risparmio và per la metà dell’importo ad aggiungersi allo stipendio accessorio (si vuole indurre a contenere le spese di rappresentanza piuttosto che aumentarne i fondi)

·         lo stipendio di merito si ottiene ogni due anni il politico ancora in carica che ha meglio svolto il proprio compito a giudizio degli elettori viene votato contestualmente alle elezioni e i primi 5 ricevono un premio dividendo il 5 per cento delle lotterie e giochi dei monopoli di stato con tutti i vincitori in tutte le articolazioni amministrative dello stato (si vuole indurre i politici a cercare il consenso della maggioranza di elettori e a ridurre, dove possibile i posti da legislatore)

·         il personale, i mezzi e le strutture che permettono il funzionamento delle sedi legislative sono al servizio di tutti i politici senza distinzione sul loro costo ed efficienza vigila e dispone i correttivi ogni due anno il Capo dello Stato con avvallo dell’assemblea legislativa temporanea

 

Soggetti Legislativi


·         vi sono altri soggetti con diritto di intervento sui lavori legislativi:

o   il Capo dello Stato (con i vincoli formali)

o   la Corte Costituzionale (con i vincoli costituzionali)

o   la Corte dei Conti (con i vincoli di bilancio)

o   il Governo (con le proposte di legge)

o   il popolo (proposte di legge popolari; referendum approvativi; referendum indicativi; referendum abrogativi)

·         hanno diritto di parola nelle assemblee legislative di tutti i livelli amministrativi, tutti i membri del Governo e loro rappresentanti accreditati;

·         possono essere ascoltati, su invito di un capogruppo parlamentare esperti, esponenti di associazioni di cittadini e personalità nazionali ed estere che possano dare il loro contributo sulla elaborazione delle leggi in seduta;

·         hanno diritto di parola per un tempo extra ai lavori parlamentari le persone che il Capo dello Stato indica quali parlamentari ad onorem (senza diritto di voto approvativo di leggi) durante la propria carica;

 

 

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